Lo scorso maggio, grazie alla protesta a cui tutte le imprese socie di Confartigianato Veneto hanno partecipato inviando la lettera aperta al Ministero dello Sviluppo Economico, sono state apportate modifiche importanti allo schema di qualifica per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
In particolare, l’articolo 17 del DL 63/2013, convertito con L. 90/2013, ha previsto anche per i Responsabili Tecnici in attività, di cui alla “lettera d)” art. 4 comma 1 del Dm 37/2008, la possibilità di riconoscimento automatico della qualifica. In precedenza tali soggetti, nonostante l’esperienza professionale, rischiavano di non potersi qualificare per installare impianti da energie rinnovabili.
I Responsabili Tecnici di tutte le imprese esistenti precedentemente al 4 agosto 2013 risultano qualificati automaticamente, sulla base del comma 1 dell’articolo 17 del DL 63/2013, poiché la qualifica è conseguita con il possesso dei requisiti dell’art. 4 comma 1 del Dm 37/2008.
Lo scorso novembre le Regioni, attraverso i Coordinamenti Tecnici Energia (Piemonte) e Professioni (Lombardia), hanno richiesto un chiarimento, contemporaneamente a Confartigianato, sul tema. In risposta a queste richieste il Ministero dello Sviluppo Economico, con le note 1462 e 20733, ritiene di aderire all'opzione interpretativa tesa a limitare i corsi di formazione ai soggetti che aspirano ad ottenere il titolo di cui alla lettera c) dell’art. 4 del Dm 37/2008 (formazione professionale + 4 anni), atteso che soltanto per tale categoria il conseguimento della qualificazione è subordinato al possesso di un titolo o attestato.
Ricordiamo che la formazione di cui all’allegato IV si distingue in due tronconi:
- Formazione per la qualifica (80 ore);
- Formazione di aggiornamento (16 ore ogni 3 anni).
Tutti i Responsabili tecnici delle imprese esistenti precedentemente il 4 agosto 2013, già qualificati, non hanno l’obbligo di formazione delle 80. L’aggiornamento pare obbligatorio (vedi comma 1, lettera f dell’allegato IV del D.lgs. 28/2011).
Cercando di sintetizzare le circolari - che si riportano in allegato - in attesa di magiori informazioni da Regione e Ministero, si rimanda al testo delle stesse la corretta interpretazione:
- I corsi di 16 ore ogni 3 anni, sono dovuti in ogni caso per qualunque impresa.;
- Non sono dovuti corsi per le imprese che vedono riconosciuti i loro requisiti tecnico professionali su lettera a) (laurea e diploma) o d) (esperienza professionale) dell’art. 4 del DM 37/2008;
- Nulla è dovuto per le imprese esistenti prima del 4 agosto 2013;
- La data di partenza dei corsi di mantenimento (16 ore) è il 1 gennaio 2014;
- La Regione e il MiSE ritengono validi l’Accordo del 23 gennaio 2013;
- La Regione Veneto conferma la DGR 653/2013 con le note della circolare esplicativa.