La fase transitoria prevista dall’art. 182 del Codice del Restauro (D.Lgs n. 42/2004) per il riconoscimento della qualifica professionale di restauratore di beni culturali ha visto una nuova modifica.
La legge 14 gennaio 2013, n. 7 era infatti intervenuta a modifica del citato art. 182 del D.Lgs 42/2004 disponendo che, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, vale a dire “agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro” nonché “del possesso dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di detti lavori”, acquisisca la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
La norma stabilisce inoltre che la qualifica di restauratore sia attribuita in apposita procedura di selezione pubblica con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito Elenco suddiviso in 12 settori di competenza.
Tale disposizione è applicabile sia ai soggetti che aspirano a conseguire il riconoscimento della qualifica di Restauratore nella fase transitoria prevista dall’art. 182 del Codice del Restauro, sia nei confronti di coloro che conseguano la qualifica di Restauratore a livello universitario.
La norma dispone anche che la procedura di selezione pubblica consista nella valutazione dei titoli e delle attività e alla attribuzione dei punteggi (in base all'Allegato B), secondo linee-guida da definire con decreto del Ministro, “sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative”.
L’ aspetto critico che emerge da tale previsione sta nella difficoltà di definire un criterio univoco e coerente per attribuire il punteggio ai soggetti interessati in relazione ai singoli settori di competenza. Difficoltà che è emersa nel corso dell’audizione che Confartigianato, unitamente a CNA, ha avuto con il Ministero per la definizione delle linee-guida.
Infatti, la legge 14 gennaio 2013, n. 7 prevede la mera attribuzione del punteggio, per possesso di titoli di studio e per svolgimento di esperienza professionale, senza definire alcun criterio mirato a specificare se il punteggio complessivo cumulato debba essere attribuito per il riconoscimento della qualifica di restauratore in ogni singolo settore di competenza, oppure se il punteggio debba essere attribuito complessivamente con riferimento ai vari settori di competenza.
Ora l’impasse è stata superata con la pubblicazione della legge 7 ottobre 2013, n.112 recante “disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” nella quale, all’art.3 quinquies, relativo al conseguimento della qualifica di restauratore, si prevede che l'esperienza professionale consenta l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente. Inoltre sarà possibile l’iscrizione in eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
Per completezza d’informazione si allega di seguito il testo dell’ Art. 3 quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore) e gli altri punti di possibile interesse del Decreto “Valore Cultura”.
Allegato:
Art. 3-quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore).
1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente: "1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni.
Punti di interesse del Decreto “Valore Cultura”
- costituzione di una Soprintendenza specifica per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Nomina di un Direttore Generale di Progetto per il Grande Progetto Pompei.
- stanziamento di contributi per il Museo Maxxi di Roma, per il completamento dei Nuovi Uffizi, per il Museo Nazionale dell’ebraismo e della Shoah di Ferrara;
- un programma straordinario per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, con un concorso per selezionare 500 under 35 da utilizzare nel programma;
- disposizioni per l’utilizzo di giovani: in particolare, nel piano strategico per lo sviluppo delle aree del sito Unesco di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata;
- per garantire la regolare apertura al pubblico dei luoghi della cultura, si prevede la riassegnazione al MIBACT, a decorrere dal 2014, delle somme corrispondenti ai biglietti di ingresso relativi a luoghi della cultura statali;
- sono semplificate le procedure per acquisire le donazioni private fino a 10mila euro e saranno individuate forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali;
- viene introdotto un regime di agevolazioni fiscali applicabile anche alle imprese artigiane del settore audiovisivo, in particolare, si prevede un credito d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali. Inoltre viene reso permanente, dal 2014, il tax credit per il cinema (oggetto, finora, di proroghe). Il beneficio è esteso anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.