Con la circolare n. 3/2017 del 18 luglio u.s. (reperibile sul sito www.ispettorato.gov.it), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni in merito al recupero dei benefici contributivi in caso di mancanza del DURC o di mancata osservanza delle norme contenute nei contratti collettivi.
Nello specifico ricordiamo che l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 ha stabilito che per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro, l’azienda deve essere in possesso del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
In relazione a quanto previsto dalla citata norma, nella circolare 3/2017 l’INL evidenzia che per accedere ai benefici in questione è principalmente necessario il possesso del DURC; la mancanza del documento infatti determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo in cui la stessa non è regolare nel versamento dei contributi. Nel caso in cui l’azienda proceda alla regolarizzazione dei periodi scoperti, potrà ottenere il DURC e godere delle agevolazioni che sono ancora fruibili in quanto non legate a particolari vincoli temporali.
Tale possibilità, ricorda l’INL, non trova invece applicazione ed è quindi definitivamente preclusa, nel caso di violazioni delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, laddove accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.
Particolarmente interessante è la presa di posizione dell’INL in merito alle violazioni riguardanti gli altri obblighi di legge e il mancato rispetto dei contratti collettivi; sul punto la circolare dell’Ispettorato precisa che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione
Dette violazioni, peraltro, non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.
Le precisazioni dell’INL assumono rilevante importanza tenuto conto che, nel caso in cui in sede di verifica ispettiva venga accertato il mancato rispetto di una norma contrattuale, generalmente gli ispettori procedono al recupero dei benefici contributivi per la generalità dei lavoratori dell’azienda e non solo con riferimento al lavoratore cui è stata accertata la violazione.
Finalmente l’INL assume una linea di coerenza, sancendo il principio che solo le violazioni particolarmente gravi, con particolare riferimento alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, impediscono il rilascio del DURC e la fruizione della totalità dei benefici di cui gode l’azienda.