Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 04/01/2013, n. 3, il decreto del Ministero dell’interno 20/12/2012 che introduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Tale decreto ricopre una notevole importanza nell’ambito della prevenzione incendi, di conseguenza si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sullo stesso con la presente informazione.
Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, così come definiti nella regola tecnica in questione, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al DPR n. 151/2011.
Le disposizioni di questo decreto si applicano agli impianti sopra richiamati di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 4 aprile 2014), nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica.
Le disposizioni do questo decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17/08/1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
a) DPR 30/06/1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;
b) DPR 24/10/2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni;
c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20/05/1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;
d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13/10/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12/11/1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg»;
e) decreto del Ministro dell'interno 18/05/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09/06/1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»;
f) decreto del Ministro dell'interno 24/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 06/06/2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni;
g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14/05/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24/05/2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³».
Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata a questo decreto.
Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenza degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazione, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività di cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.