Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/05/2012, n. 115, il decreto del Ministero dell’interno 30/04/2012 di “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione”
Questo decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni diprevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchidi erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale perl'autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentatidirettamente da rete di distribuzione, ivi compresi l'installazione el'esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivatida rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gasnaturale per l'autotrazione, con capacità di compressione nonsuperiore a 3 m³/h, di cui all'art. 51 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112.
Sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.).
Le installazioni oggetto del decreto, destinate al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti da un gruppo di compressione, non comprensivo di stoccaggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure, per temperature differenti, ad una pressione equivalente comunque mai superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar).
Il veicolo da rifornire deve essere conforme a quanto specificato dal regolamento ECEONU R110, con l'alloggiamento del connettore di carica di gas naturale conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l'obbligo dell'adeguamento per gli impianti di erogazione:
a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l'approvazione all'esercizio;
b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Al fine della prevenzione degli incendi e per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione sono costruiti, installati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di dispersione accidentale di gas, di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica, riportata in allegato, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.
Componenti e prodotti degli impianti
Leapparecchiature di erogazione, ad uso privato, di gas naturale perautotrazione ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione econtrollo devono essere installati secondo la normativa vigente e lenorme di buona tecnica definite in relazione allo specifico uso e alluogo di utilizzo dell'apparecchiatura.
Sono impiegabili nel campo di applicazione disciplinato da questo decreto i prodotti regolamentati dalle disposizionicomunitarie applicabili ed a queste conformi. Le tipologie di prodotti non contemplati, possonoessere impiegati nel campo di applicazione di questo decreto,purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Statimembri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati inuno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono digarantire un livello di protezione, ai fini della sicurezzaantincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.
Realizzazione, manutenzione ed installazione degli impianti
Le imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 22/01/2008 n. 37, realizzano l'installazione in conformità alla normativa (prevista in questo decreto) e sono responsabili della corretta esecuzione della stessa, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità dell'impianto, rilasciano la dichiarazione di conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione del VRA.
Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con la Regola tecnica approvata con questo decreto, sono abrogate.