Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei depositi di gas naturale

La regola tecnica riguarda i depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e i depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8

Le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’interno 03/02/2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 2016) si applicano alla progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

La regola tecnica si pone l’obiettivo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

I depositi oggetto del decreto e quindi della regola tecnica sono realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;

e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni riportate nella regola tecnica si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data del 12 maggio 2016 (data di entrata in vigore di questo decreto ministeriale) nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

La regola tecnica, riferita a questo decreto ministeriale, non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato da Competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 del DPR 151/2011.

Con questo decreto dal 12/05/2016 è stata abrogata la parte seconda dell’allegato a decreto del Ministro dell’interno del 24/11/19844, intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale” pubblicata nel suppl. ord. della Gazzetta Ufficiale 15/01/1985, n. 1, già modificata con una serie di decreti Ministeriale (di seguito riportati):

D.M. Interno 12/02/1989

D.M. Interno 22/05/1989

D.M. Interno 27/11/1989

D.M. Interno 08/06/1993

D.M. Interno 16/11/1999

D.M. Interno 16/04/2008

D.M. Interno 03/02/2016

Il D.M. Interno n. 24/11/1984 va inoltre incrociato con il D.M. Interno 21/12/1991. A decorrere dal 04/11/2008, data di entrata in vigore del D.M. Sviluppo Economico del 17/04/2008, non sono più applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto riguardante gli impianti di trasporto di cui al medesimo D.M. 17/04/2008.  

 

Il decreto del Ministero dell’interno 02/02/2016 relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12/02/2016 n. 35. Lo si riporta in allegato.

  • Data inserimento: 19.07.16