Regolamento recante disposizioni per la semplificazione della documentazione di impatto acustico

Con il regolamento riportato nel DPR 19/10/2011, n. 227 sono state adottate nuove disposizioni in materia di inquinamento acustico

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03/02/2011, n. 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”.

Premessa

Premesso che la legge 26/10/1995, n. 447, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227/2011, vengono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, come stabilito dall’articolo 8, commi 2,3 e 4 della legge n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito (riportate nell’allegato B del DPR 227/2011).

Categorie di attività escluse dall’obbligo della previsione di impatto acustico

1

Attività alberghiera

2

Attività agro-turistica

3

Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar

4

Attività ricreative

5

Attività turistica

6

Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi fuoco

7

Attività culturale

8

Attività operanti nel settore dello spettacolo

9

Palestre

10

Stabilimenti balneari

11

Agenzie di viaggio

12

Sale da gioco

13

Attività di supporto alle imprese

14

Call center

15

Attività di intermediazione monetaria

16

Attività di intermediazione finanziaria

17

Attività di intermediazione immobiliare

18

Attività di intermediazione assicurativa

19

Attività di informatica – software

20

Attività di informatica – house

21

Attività di informatica – internet point

22

Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)

23

Istituti di bellezza

24

Estetica

25

Centro massaggi e solarium

26

Piercing e tatuaggi

27

Laboratori veterinari

28

Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca

29

Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

30

Lavanderie e stirerie

31

Attività di vendita al dettaglio di generi vari

32

Laboratori artigiani per la produzione di dolciumi

33

Laboratori artigianali per la produzione di gelati

34

Laboratori artigianali per la produzione di pane

35

Laboratori per la produzione di biscotti

36

Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari

37

Macellerie sprovviste del reparto macellazione

38

Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finssaggio

39

Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria

40

Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria orologeria

41

Liuteria

42

Laboratori di restauro artistico

43

Riparazione di beni di consumo

44

Ottici

45

Fotografi

46

Grafici

Quando le attività in questione sono comunque soggette all’obbligo di predisposizione della previsione di impatto acustico

L’esclusione dall’obbligo di presentazione della previsione di impatto acustico non riguarda l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da giochi, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Disposizioni statali

Il regolamento (statale) si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005. Le imprese devono attestare l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.

Decreto Ministeriale 18/04/2005 - Articolo 2

1.La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

  • Data inserimento: 04.04.12