L’articolo 26 comma 8 del Regolamento 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti prevede che la Commissione Europea possa introdurre nuove regole per la composizione delle etichette che riportano il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento, quando il luogo di provenienza non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario.
Si tratta dunque di una norma che mira a prevenire comportamenti scorretti nella fornitura ai consumatori informazioni ingannevoli sui prodotti alimentari che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
Sulla base di tale delega, la Commissione Europea ha pertanto approvato il Regolamento n. 775/2018, con cui introduce proprio le regole per indicare in etichetta il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, come ad esempio il grano per la pasta o il latte per i prodotti caseari.
In sintesi, per un prodotto la cui etichetta non rechi alcun marchio, denominazione, raffigurazione o altro segno o indicazione che possa evocare un determinato luogo, l’indicazione dell’origine può essere omessa.
L’informazione sul Paese d’origine è obbligatoria, invece, quando il consumatore può essere tratto in inganno a causa della sua stessa natura (come può essere il caso di alimenti tipicamente associati ad un determinato territorio) o delle informazioni, anche grafiche, che lo accompagnano. In tal caso, l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine dell’alimento comporterà, quale conseguenza necessaria, anche l’obbligo di riportare l’origine del relativo ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento globalmente inteso.
Vi è una specifica relativa alle cosiddette “denominazioni usuali e generiche”: contenenti termini geografici che indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione dell’origine o del luogo di provenienza dell’alimento, quindi non scatta l’obbligo di indicare in etichetta il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario.
Alcuni esempi non esaustivi di nomi usuali e generici sono: zuppa inglese, cotoletta viennese, insalata russa, salame Milano, salame Napoli, pandoro di Verona, panettone Milano, cassata siciliana, bavarese, gelato malaga.
Il Regolamento non si applica, inoltre, alle indicazioni geografiche protette, quali le DOP, IGP, STG, né ai marchi d'impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine.
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, dovrà essere fornita:
Il Regolamento entra in vigore il 1 giugno 2018 e si applica a partire dal 1 aprile 2020 e gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della sua data di applicazione possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Nel corso di questi ultimi mesi il Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari aveva emanato alcuni Decreti su determinati prodotti, per introdurre l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di origine.
Si tratta, in dettaglio del:
Dopo l’emanazione del Reg. 775/2018 il Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto con un nuovo provvedimento, il Decreto 7 maggio 2018, con il quale si assicura l’applicabilità fino al 31 marzo 2020 di questi decreti ministeriali che hanno introdotto l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima sull’etichetta della pasta, del riso e del pomodoro. Per il latte come previsto inizialmente la sperimentazione terminerà il 31 marzo 2019.
In ogni caso a partire dal I° aprile 2020 sarà invece applicabile il Reg. 775/2018.