Regolazione e controllo dei servizi idrici affidata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas: le funzioni

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03/10/2012, il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 20/07/2012: “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214”.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, esercita le proprie funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo. La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalità:

a)      garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;

b)      definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c)      tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d)      gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e)      attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e chi “inquina paga”.

Il decreto nello specifico individua le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato che sono state trasferite all’Autorità per l’energia e il gas. Di seguito ne riportiamo alcune:

-          definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita i poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall’Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

-          definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione – per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

-          predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull’applicazione delle tariffe;

-          approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l’Autorità intima l’osservanza degli obblighi entro 30 giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio di potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti;

-          tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, istanze e segnalazioni, determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi.

 

In allegato il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 20/07/2012.

  • Data inserimento: 26.10.12