La normativa antimafia ha come norma di riferimento il d.lgs. 159/2011, il cui libro II disciplina la documentazione antimafia.
In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo citato le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi pubblici e forniture, prima di rilasciare o consentire concessioni e erogazioni.
Tale documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi (comunicazioni ed informazioni) attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell’esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di “mafiosità” a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa (licenze, autorizzazioni, stipula di contratti, forniture etc..).
Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e sui loro familiari conviventi e variano a seconda del tipo di società. A titolo esemplificativo: nelle imprese individuali, il titolare dell’impresa; nelle società di persone: per le società semplici e in nome collettivo, tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società di capitali, il legale rappresentante, i componenti dell’organo amministrativo etc. E’ altresì incluso nei controlli l’eventuale direttore tecnico.
Infine l’art 85, nel comma 2 bis, prevede espressamente che “per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”
Pertanto i controlli antimafia si applicano anche agli organismi di vigilanza. Ricordiamo, infine, come il comma 4 bis dell’art. 6 d.lgs. 231/20101 consente che, nelle società di capitali, la funzione di organismo di vigilanza, possa essere svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo di gestione.