pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie generale, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
È stato pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie generale, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”. Il decreto è in vigore dal 19 aprile.
Il nuovo Codice degli Appalti ha recepito alcune sollecitazioni provenienti da Confartigianato in materia di restauro, tra cui
- L’inserimento della figura del restauratore (con qualifica ai sensi della vigente normativa) tra i soggetti che possono partecipare alle gare in materia di restauro ed intervento sui beni architettonici (art. 46);
- la certificata esecuzione dei lavori (comma 22 art 105). Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. Anche i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni eseguite.
- il Capo III (articoli dal 145 al 151) è dedicato interamente agli APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI. E’ richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici ex articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- escluse automaticamente le offerte anomale (art. 97 comma 8). Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci