Inail può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo il seguente schema:
Lavoratori – anno |
Riduzione |
Fino a 10 |
28% |
Da 11 a 50 |
18% |
Da 51 a 200 |
10% |
Oltre 200 |
5% |
Per ottenere tale riduzione l’azienda, dopo il primo biennio di attività, deve presentare apposita domanda (Modello OT24), inoltrata esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza indicati nella domanda devono essere stati attuati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Ad ogni intervento viene attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per ogni intervento indicato nella domanda, INAIL individua la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. La documentazione probante, relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente quello di richiesta, deve essere in possesso della ditta al momento della presentazione dell’istanza e può essere presentata a seguito di richiesta da parte di INAIL.
Con questa nota si propone un approfondimento relativamente all’intervento di miglioramento riguardante l’adozione di una procedura di verifica dell’efficacia della formazione effettuata dai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. L’adozione di tale procedura non è obbligatoria e, pertanto, se effettuata e applicata, viene premiata con 50 punti. L’adozione di tale procedura, assieme agli altri interventi utili al raggiungimento dei 100 punti, deve essere segnalata nel Modello OT24, che deve essere utilizzato al fine della presentazione della domanda di riduzione del premio Inail.
Questa nota assieme ad altre già pubblicate su www.informaimpresa.it prende in esame uno dei possibili interventi previsti nel modello OT24. La nota fornisce nei suoi contenuti indicazioni utili per comprendere quale sia la documentazione ritenuta provante dall’INAIL per dimostrare che l’intervento è stato effettivamente realizzato
Il modulo OT24 è costituito da:
Quello che interessa gli interventi è la domanda di riduzione, a sua volta divisa in varie sezioni:
Di seguito la tabella che sintetizza le attività oggetto del punteggio e la documentazione necessaria a dimostrare che le stesse sono state realizzate. Nel modulo OT24 da utilizzare per la domanda di “riduzione del premio Inail”, è possibile segnalare l’effettuazione di questo intervento nella sezione C7.
C |
SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA |
Punteggio |
Documentazione probante e approfondimento tecnico |
7 |
L’azienda adotta una procedura per la verifica dell’efficacia della formazione che comprenda test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo, sia successivamente. |
50 |
Le aziende non hanno l’obbligo di adottare ed utilizzare delle procedure di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Per tale ragione INAIL ritiene intervento migliorativo l’adozione di una specifica procedura (utilizzata puntualmente) per la verifica dell’efficacia della formazione. L’intervento consiste nel verificare, al termine di ogni intervento formativo, l’apprendimento dei lavoratori, conservando copia dei questionari / test. Questa prima verifica viene di norma effettuata da chi organizza l’evento formativo (datore di lavoro o ente esterno). In seguito, a cadenza periodica, definita dalla procedura stessa, deve essere verificata l’efficacia di quello stesso intervento formativo somministrando ai lavoratori un nuovo test / questionario e verificando la percentuale di risposte esatte. Questa verifica va effettuata sempre dal datore di lavoro, internamente all’azienda. Entrambi gli esiti devono essere registrati su apposito modulo, previsto dalla procedura, al fine di tenere monitorata, appunto, l’efficacia della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’intervento, e la procedura stessa, prevedono altresì che, in caso di rilevazione di intervento di formazione non efficace, si preveda una idonea misura di prevenzione e protezione atta a rendere efficace la formazione (programmazione di un nuovo intervento formativo, consegna di materiale informativo, ecc.). La documentazione probante richiesta da INAIL è la seguente:
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Informazioni possono essere chieste al Settore Sicurezza sul lavoro della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168430 – 168420 – 168486).