L’INPS, con messaggio n. 6973/2014 (non ancora pubblicato nel sito), interviene a disciplinare il rientro anticipato del lavoratore dalla malattia.
Il messaggio premette che la normativa che ha istituito l’invio telematico del certificato di malattia, ha disposto che il medico possa anche inviare, durante il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (ad esempio in caso di errori) o li rettificano (nel caso riscontri nel paziente un decorso della malattia più favorevole tale da indurre una riduzione della prognosi).
Tali disposizioni vanno raccordate con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008, che obbligano il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro), e il datore a garantire la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Infatti il datore di lavoro, non conoscendo la diagnosi, non è in grado di valutare se il dipendente possa essere guarito e se abbia recuperato le energie psicofisiche in modo tale da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro.
Se il datore di lavoro ammettesse il lavoratore in azienda prima della scadenza della prognosi, non assolverebbe gli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza.
Pertanto l’Istituto dispone che “ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi”.