Con le disposizioni in materia ambientale (green economy) approvate con la legge 221/2015, sono stati aggiunti due nuovi articoli al testo unico in materia di tutela dell’ambiente (d.lgs n. 152/2006), che riguardano i rifiuti da prodotti di fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni.
Nella sostanza si vieta formalmente l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e, nel contempo si stabilisce che i comuni devono posizionare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Per il mancato rispetto di questa disposizione sono previste sanzioni da 60 euro a 300 euro.
Inoltre si vieta l’abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Per il mancato rispetto di questa disposizione sono previste sanzioni da 30 euro a 150 euro.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n. 03/04/2006, n. 152 – Articolo 232-bis - Rifiuti di prodotti da fumo
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Decreto legislativo n. 03/04/2006, n. 152 – Articolo 232-ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni)
1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 255 - Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.