Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Ciriè, aveva condannato il legale rappresentante di una ditta che svolgeva attività di escavazione, costruzione, demolizione e manutenzione strade, per aver effettuato, su un terreno agricolo di sua proprietà, un deposito di rifiuti speciali non pericolosi senza la necessaria autorizzazione (reato previsto dall’art. 51, comma1, lett. a) D. Lgs. 22/97 - Attività di gestione rifiuti non autorizzata).
Nella specie si trattava di materiale bituminoso derivante da fresatura, scarificazione e demolizione del manto stradale proveniente dall’attività svolta dalla ditta stessa.
Il successivo ricorso in Cassazione era stato motivato dall’avvocato difensore sostenendo che, in primo luogo, nel caso specifico, il materiale bituminoso non rientrava nella categoria di rifiuto in quanto l’imputato non aveva alcuna intenzione di disfarsene bensì di riutilizzarlo nell’ambito della sua attività aziendale; in secondo luogo, anche a volerlo ritenere rifiuto, nel caso di specie, non si configurava tanto un deposito quanto un raggruppamento dello stesso in un luogo diverso da quello in cui era stato prodotto.
Infine, l’avvocato difensore fa presente come nel reato di cui all’art. 51, comma 1, lett.a) si richiede il dolo, ossia la consapevolezza circa la qualità di rifiuto, mancante nel caso specifico in quanto l’imputato aveva ottenuto l’autorizzazione al deposito sul proprio fondo di inerti e aveva ritenuto che anche tale materiale fosse così qualificabile.
La Corte di Cassazione con sentenza 19/04/2011, n. 16705, ha stabilito che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il fresato d’asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi e non può essere ricondotto nel concetto di materiale inerte, pertanto non ha alcuna rilevanza che l’imputato avesse o meno un’autorizzazione per realizzare un deposito temporaneo di tali materiali.
Per quanto riguarda la qualificazione di sottoprodotto inoltre, la Suprema Corte ribadisce che per escludere l’applicazione della normativa sui rifiuti per i materiali provenienti da demolizioni stradali è onere di chi ne afferma il riutilizzo fornire la prova di tale assunto (cosa che nel caso di specie non era stata fatta) in quanto detti materiali non rientrano nella categoria delle terre e rocce da scavo e sono classificati come rifiuti in base al codice CER 1709.
Il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale è un rifiuto e non può essere equiparato né a materiali inerti né a un sottoprodotto (se non si è in grado di fornire la prova del suo riutilizzo).
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)