Rifiuti urbani smaltiti al di fuori del servizio pubblico, il vincolo della scelta passa da 5 a 2 anni

Il provvedimento è inserito nella “legge annuale per il mercato e la concorrenza” e va a modificare il comma 10 dell’Articolo 238 del T.U. dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006)

Dal 27 agosto u.s. è in vigore la Legge 5 agosto 2022 n° 118 che tra le altre, va a correggere la materia della scelta effettuata dalle aziende tra servizio pubblico e privato per lo smaltimento dei rifiuti urbani (fino a poco tempo fa definiti “assimilati”).

Nello specifico viene ridotto da 5 a 2 anni il periodo di validità della scelta effettuata dalle Aziende nel 2021, ovvero se utilizzare o meno il servizio comunale di raccolta e smaltimento di talune tipologie di rifiuti.

Da sottolineare infine che viene eliminata la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico per le Aziende che hanno optato per la gestione “in proprio” -  ovvero che smaltiscono i rifiuti urbani tramite aziende del settore regolarmente autorizzate  - beneficiando dell’esclusione dal pagamento della parte variabile della tariffa per i soli rifiuti avviati al recupero.

  • Data inserimento: 05.09.22