Il DL n. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) all’art. 97 ha introdotto un’ulteriore possibilità in tema di ripresa dei versamenti che sono stati sospesi causa COVID.
In precedenza i Decreti che si sono susseguiti avevano declinato in modo diverso la sospensione del versamento di contributi e ritenute dei mesi di marzo, aprile e maggio per le aziende che si trovassero in determinate circostanze di difficoltà a causa della pandemia:
- sospensione per i settori maggiormente colpiti e “zone rosse” (DL 9/2020 e 18/2020)
- ditte con ricavi e compensi inferiori a 2 milioni di euro (DL 18/2020)
- ditte con ricavi e compensi inferiori a 50 milioni di euro con riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto a marzo/aprile 2020 o e compensi superiori a 50 milioni di euro con riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto a marzo/aprile 2020 (DL 23/2020).
Tali decreti avevano stabilito termini diversi per la ripresa dei versamenti.
Successivamente il DL 34/2020 ha uniformato la scadenza della ripresa dei versamenti per tutte le casistiche sopra esposte, fissandola al 16 settembre con le seguenti modalità:
- Versamento entro il 16 settembre in unica soluzione o in rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09, massimo 4 rate).
Il DL 104/2020 non modifica la previsione del DL 34/2020, che rimane in vigore, ma introduce l’alternativa di una rateazione più diluita nel tempo che si struttura come segue:
- Versamento entro il 16 settembre di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione o in rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16/09, massimo 4 rate);
- Versamento entro il 18 gennaio 2021 del restante 50% in unica soluzione o in rate mensili di pari importo (prima rata della “seconda tranche” entro il 18/01/2021, massimo 24 rate).