RISCHIO CALORE: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro intensifica i controlli. Cosa devono fare le imprese

 

Con nota prot. n. 5484 del 6 luglio 2026, la Direzione Centrale Vigilanza Lavoro e Sicurezza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sul rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Il documento viene diramato mentre in diverse Regioni — tra cui il Veneto — sono già in vigore le ordinanze contingibili e urgenti che vietano il lavoro nelle ore più calde della giornata.

Per le imprese si tratta di un doppio livello di attenzione da tenere presente: da un lato gli obblighi generali derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e dal recente D.M. n. 95/2025, verificati dagli ispettori indipendentemente dalla presenza di un'ordinanza regionale; dall'altro il divieto orario specifico previsto, nel caso del Veneto, dalle Ordinanze n. 58/2026 e n. 71/2026.

La nota richiama espressamente il D.M. n. 95/2025, che ha introdotto il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Il punto centrale è che l'Ispettorato non richiede più un approccio "emergenziale", attivato solo nei giorni di allerta, ma una pianificazione aziendale sistematica e strutturata del rischio da stress termico, da inserire stabilmente nella gestione della sicurezza aziendale.

Questo significa, in concreto, che il rischio da calore va valutato e gestito come qualsiasi altro rischio previsto dal D.Lgs. 81/2008, e non trattato come un'emergenza stagionale da affrontare di volta in volta.

Il personale ispettivo, nel corso degli accessi previsti in particolare nei settori edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider, considererà prioritario l'accertamento delle seguenti misure:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) — se è stato integrato con il rischio specifico da stress termico e con adeguate misure di mitigazione;
  • Organizzazione del lavoro — se sono stati rimodulati gli orari (es. anticipo del turno al mattino, sospensione nella fascia 12:00-16:00);
  • Pause e rotazione — se vengono effettivamente concesse pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, e se i lavoratori vengono ruotati nelle mansioni più gravose;
  • Idratazione e DPI — disponibilità di acqua fresca in cantiere/campo e utilizzo di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti;
  • Formazione e informazione — se lavoratori e preposti sono stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  • Sorveglianza sanitaria mirata — coinvolgimento del Medico Competente nell'individuare prescrizioni o limitazioni per i lavoratori "fragili" o più esposti agli effetti del caldo;
  • Coinvolgimento di RLS/RLST — se il rappresentante dei lavoratori è stato consultato nella valutazione dei rischi.

La nota richiama inoltre un chiarimento già fornito con la precedente nota prot. n. 5291/2023: il datore di lavoro deve valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione necessarie, inclusa la sospensione temporanea dell'attività lavorativa quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Un obbligo analogo di intervento grava anche sul Preposto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, qualora rilevi condizioni di pericolo durante lo svolgimento dell'attività.

Questo significa che l'obbligo di sospendere il lavoro non nasce solo dall'ordinanza regionale, ma può derivare autonomamente dalla valutazione del rischio che datore di lavoro e preposto sono comunque tenuti a fare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla fascia oraria 12:30-16:00 individuata dall'ordinanza.

Per le imprese venete, le indicazioni dell'Ispettorato si sommano a quanto già previsto dalle Ordinanze regionali n. 58/2026 e n. 71/2026:

  • l'ordinanza individua un divieto orario specifico (12:30-16:00, dal 2 luglio al 31 agosto 2026) per i settori agricolo, florovivaistico, edile, cave, cantieri stradali, logistica di piazzale, consegna con velocipedi/veicoli a due ruote e produzione di vetro artistico, applicabile solo nei giorni e nelle aree in cui la mappa worklimate.it segnala rischio "ALTO";
  • la nota dell'Ispettorato conferma che, a prescindere dall'ordinanza, resta comunque fermo l'obbligo generale di valutazione del rischio, formazione, sorveglianza sanitaria e — se necessario — sospensione dell'attività anche al di fuori della fascia oraria indicata, ogni volta che le condizioni climatiche lo richiedano.

In altre parole: rispettare il divieto orario dell'ordinanza non esaurisce gli obblighi di legge. Le imprese devono comunque poter dimostrare, in caso di ispezione, di aver integrato il rischio da calore nel DVR e di aver adottato le misure organizzative, formative e sanitarie richieste dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 95/2025.

Alla luce di entrambi i provvedimenti, si raccomanda alle imprese di:

  1. verificare che il DVR contenga una valutazione specifica del rischio da stress termico, con le relative misure di mitigazione;
  2. rimodulare gli orari di lavoro nei periodi di rischio elevato, anche anticipando i turni o sospendendo le lavorazioni più gravose nelle ore centrali;
  3. garantire pause in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più pesanti;
  4. assicurare la disponibilità di acqua fresca e l'uso di indumenti di lavoro adeguati;
  5. informare e formare lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso;
  6. coinvolgere il Medico Competente per l'individuazione di eventuali prescrizioni per i lavoratori più esposti;
  7. consultare RLS/RLST nell'ambito della valutazione dei rischi;
  8. consultare quotidianamente gli strumenti previsionali (mappe worklimate.it) per anticipare le giornate a rischio, anche al di là dell'obbligo previsto dall'ordinanza regionale.

 

  • Data inserimento: 07.07.26