Con la norma in commento, contrariamente a quanto previsto fino al 31.12.2025, è esteso l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa; l’applicazione della misura è prevista solo a decorrere dal 2028.
In pratica, con decorrenza 1° gennaio 2028, è introdotta una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia da soggetti non residenti.
La ritenuta è effettuata sull'importo da corrispondere, al netto dell’IVA, ed è pari a:
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i pagamenti effettuati a favore di contribuenti che, al momento di ricevere il pagamento:
La relazione illustrativa all’emendamento presentato dal Governo nel corso della discussione parlamentare specifica che sono altresì esclusi da ritenuta i pagamenti effettuati da soggetti in regime forfetario.
La ritenuta non è operata qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato con i c.d. “bonifici parlanti”, già soggetti ad una ritenuta dell'11% da banche e da Poste Italiane S.p.a., ed in tutte le fattispecie diverse dalle transazioni effettuate in ambito B2B.
Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Confartigianato Imprese valuta negativamente la misura in quanto: