RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

La legge di stabilità definisce i criteri di rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 riporta al comma 483  i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici come si riportano in sintesi.

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

  • nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS
  • nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
  • nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
  • nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS
  • nella misura del 40 per cento per l'anno 2014, nella misura del 45 per cento per il 2015 e il 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS

Per il solo 2014 la rivalutazione non è riconosciuta alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

La misura percentuale si applica all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto e non alle singole fasce di importo.

Per le pensioni che superano  i diversi livelli previsti di trattamento minimo solo per effetto della quota di rivalutazione automatica, la rivalutazione è comunque attribuita per l’importo compreso nei limiti previsti.

Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie che superano l’importo di 150.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza nella misura del:

- 5% della parte eccedente 150mila euro e fino a 200.000 euro

- 10% per la parte eccedente 200.000 euro e fino a 250.000

- 15% per la parte eccedente 250.000 euro

  • Data inserimento: 24.01.14