La legge 27 dicembre 2013, n. 147 riporta al comma 483 i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici come si riportano in sintesi.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:
Per il solo 2014 la rivalutazione non è riconosciuta alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
La misura percentuale si applica all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto e non alle singole fasce di importo.
Per le pensioni che superano i diversi livelli previsti di trattamento minimo solo per effetto della quota di rivalutazione automatica, la rivalutazione è comunque attribuita per l’importo compreso nei limiti previsti.
Per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie che superano l’importo di 150.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza nella misura del:
- 5% della parte eccedente 150mila euro e fino a 200.000 euro
- 10% per la parte eccedente 200.000 euro e fino a 250.000
- 15% per la parte eccedente 250.000 euro