Con l’articolo 6 del decreto 193/2016 è offerta la possibilità ai debitori di estinguere alcuni debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, inclusi nei ruoli notificati dal 2000 al 2015
In particolare i debitori possono provvedere al pagamento integrale - anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi per dilazione del pagamento nella misura del 4,5% annuo - di:
- a) somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso per le procedure esecutive nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
In pratica, la definizione dei carichi iscritti a ruolo (c.d. cartelle di pagamento) avviene attraverso il pagamento integrale di:
- quota capitale,
- quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo,
- aggio,
- rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Quindi la definizione agevolata comporta il venir meno della debenza di sanzioni e interessi moratori.
Il provvedimento indica le modalità con le quali il debitore potrà avvalersi della definizione agevolata della cartelle di pagamento ricevute.
In sintesi, per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve, entro 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 gennaio 2017):
- comunicare all’agente della riscossione (Equitalia) la volontà di avvalersene indicando eventualmente il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento (il numero massimo delle rate è quattro);
- nonché in pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata assumere l’impegno alla rinuncia agli stessi giudizi.
L’Agente della riscossione a sua volta comunica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché l’ammontare delle singole rate e della relativa scadenza.
In ogni caso viene stabilito che:
- le prime due rate sono pari ad un terzo ciascuna delle somme dovute,
- la terza e la quarta pari ad un sesto ciascuna delle somme dovute,
- la scadenza della terza rata non può superare la data del 15 dicembre 2017,
- la scadenza della quarta rata non può superare la data del 15 marzo 2018.
In caso di mancato/ insufficiente/tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato frazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di definizione.
La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già versato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dagli agenti della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
In tal caso:
- ai fini della definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, dell’aggio e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui contributi e premi previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque esprimere la sua volontà di aderirvi.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie dell’Unione europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada: la definizione agevolata è limitata agli interessi compresi quelli per ritardato pagamento.