La Scia, introdotta con l’art. 49, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legge 31/05/2010, n. 78 che andava a modificare l’art. 19 della legge 241/1990, che ha negli ultimi anni creato qualche occasione di dibattito tra tecnici e giuristi, può definitivamente essere applicata senza più alcun dubbio all’edilizia. A questa conclusione si è arrivati nei giorni scorsi con la sentenza 164/2012 della Corte Costituzionale, che ha respinto i ricorsi presentati da Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia.
La «segnalazione certificata d’inizio attività» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato perché riferita ai livelli essenziali delle prestazioni. La sentenza afferma che la SCIA si pone in rapporto di continuità con l’istituto della DIA, che dalla prima è stato sostituito, che analogamente faceva riferimento nella sua disciplina ai medesimi livelli essenziali.
La logica con cui sono state scritte le due norme è quella di rendere più semplici le procedure, alleggerendo il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino. Ed è proprio questo l’obiettivo che si pone la SCIA che è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali risulta necessario un controllo della pubblica amministrazione.
Al centro della contestazione è stata però l’introduzione della procedura semplificata anche al settore edile, che nelle vecchie formulazioni dell’art. 19 della legge 241/1990 era espressamente escluso. Di fatti la nuova disciplina impatta sul governo del territorio, che è di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, con un conflitto di competenze.
A prescindere che la disciplina della SCIA rappresenta un intervento di semplificazione procedimentale, il concorso di competenze vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l’unica in grado di garantire i livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.
D’altra parte, la Scia non si sostituisce al permesso di costruire e non cancella i poteri inibitori della pubblica amministrazione, che può assumere azioni in via di autotutela.