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Approvo

Semplificazione del piano operativo di sicurezza (POS) per i cantieri. Pubblicato il modello

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 2014 è stato pubblicato l’avviso di emanazione di un decreto interministeriale che prevede la pubblicazione del modello semplificato del piano operativo di sicurezza

In data 09/12/2014 con decreto interministeriale sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del Piano operativo per la sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all’articolo 131, comma 2-bis, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Di seguito, si riportano alcune informazioni riguardanti le regole concernenti la realizzazione e all’utilizzo del piano di sicurezza (POS) nei cantieri, i soggetti coinvolti e le sanzioni applicate.

In relazione al POS, gli  obblighi dei soggetti coinvolti:

Il datore di lavoro o dirigente

Ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, il datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza (POS).

Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, il piano operativo di sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

I contenuti minimi del piano di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono riportati nell’allegato XV del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81. Di seguito si riportano tali contenuti minimi:

Il Pos è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Psc (piano di sicurezza e di coordinamento) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Psc quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere;

Ove non sia prevista la redazione del Psc, il Pss (piano di sicurezza sostitutivo), quando previsto, é integrato con gli elementi del Pos

 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Fra queste deve anche verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

La definizione d’impresa affidataria è riportata all’articolo 89, comma 1, lettera i). Si riporta di seguito: “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera f), viene fornita la definizione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori che è il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera. E’ il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 09/04/2008, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori “verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e il fascicolo dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza”.

Nota bene

Decreto legislativo n. 81/2008 – articolo 100

 

Comma 3: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

Comma 4: i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

 

Decreto legislativo n. 81/2008 – articolo 101

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

 

Sanzioni relative al piano operativo di sicurezza (POS)

Reato

Sanzione

Soggetto

Riferimenti normativi del D.lgs n. 81/2008

Mancata redazione del POS

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice

Art. 96, comma 1. Lettera g)

Art. 159, comma 1 

Mancata redazione POS in cantieri in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati all’allegato XI del D.lgs n. 81/2008

Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro

Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrice

Art. 96, comma 1. Lettera g)

Art. 159, comma 1 

POS redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Datore di lavoro impresa affidatarie e impresa esecutrici (anche familiare)

Art. 96, comma 1. Lettera g)

Art. 159, comma 1 

Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS

Ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Datori di lavoro delle imprese esecutrici

Art. 100, comma 3

Art. 159, comma 2, lett. a)

Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e POS

Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro

Lavoratori autonomi

Art. 100, comma 3

Art. 160, comma 1, lett. a

Verifica congruità del POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio (impresa affidataria), prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione

Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Datore di lavoro dell’impresa affidataria

Art. 97, comma 3

Art. 159, comma 2, lett. c)

Messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza della copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

Datori di lavoro delle imprese esecutrici

Art. 100, comma 4

Art. 159, comma 2, lett. d)

Trasmissione del POS, prima dell’inizio dei rispettivi lavori da parte delle imprese esecutrici all’impresa affidataria che verifica la congruenza con il proprio (POS) e lo trasmette poi al coordinatore per l’esecuzione. I lavori possono iniziare dopo l’esito positivo della verifica che deve essere fatta al massimo entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

Datori di lavoro imprese esecutrice o impresa affidataria

Art. 100, comma 4

Art. 159, comma 2, lett. d)

 

Informazioni possono essere chieste al settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza.