Il Ministero della Salute ha emanato alcune circolari in materia di sicurezza alimentare (ved. allegati), di cui brevemente sintetizziamo gli aspetti principali.
Nella prima si evidenzia che dal 1° Luglio sono in applicazione il Regolamento UE n. 931/2011 (relativo ai requisiti di rintracciabilità degli alimenti di origine animale fissati dal Reg. 178/2002) ed il Regolamento UE 16/2012 (sui requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano).
In base all’art. 18 del reg. 178/2002 gli OSA - Operatori settore alimentare - ai fini della rintracciabilità degli alimenti debbono essere in grado con un sistema minimo di documentazione di individuare chi abbia fornito loro un alimento e le imprese alle quali hanno ceduto i loro prodotti. Purtroppo alcune crisi alimentari hanno dimostrato che particolarmente nel settore degli alimenti di origine animale tale documentazione può rivelarsi inadeguata per individuare la manipolazione ed il magazzinaggio degli alimenti.
Il Reg. 931/2011 ha perciò prescritto un sistema di identificazione ed etichettatura che si avvale di informazioni ritenute pertinenti allo scopo, più specifiche rispetto a quelle già stabilite dal reg. 178/2002. Tali informazioni sono:
Riguardo alla descrizione dettagliata degli alimenti si intende l’indicazione della natura del prodotto, della sua denominazione e presentazione accompagnata dalle informazioni relative al fornitore sulla sede sociale e/o lo stabilimento di produzione.
Da sottolineare che l’indicazione del lotto o della partita diventa in ogni caso obbligatoria quand’anche l’operatore non abbia optato per un sistema di rintracciabilità interna.
La richiesta di indicare relativamente al “fornitore” sia il proprietario della merce che il detentore fisico della stessa è motivata dal fatto che il prodotto una volta uscito dallo stabilimento di produzione può subire vari passaggi logistici prima di arrivare all’acquirente finale e quindi al fine del rintraccio del prodotto occorre avere un compiuto monitoraggio del percorso delle stesso.
Le informazioni di cui sopra debbono essere aggiornate quotidianamente dal fornitore e trasmesse in modo rapido e chiaro all’operatore al quale sono forniti gli alimenti.
Poiché gli obblighi previsti dal Reg. 931/2011 integrano quelli dell’art. 18 del Reg. 178/2002, per la loro inadempienza si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 2 del D. Lgs. 5 Aprile 2006 n. 1990: in caso di violazione dell’obbligo di tracciare il prodotto a “monte” ed a “valle” nonché di adottare sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta le informazioni concernenti la rintracciabilità dei prodotti alimentari, è prevista una Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 e euro 4.500. In caso di reiterazione oltre alla sanzione è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività da cui è scaturito l’illecito per un periodo da un minimo di 10 a un massimo di 20 giorni lavorativi.
Per quanto riguarda il Reg 16/2012, di cui si tratta anche in una seconda circolare del 10 Luglio u. s. , relativo ai requisiti degli alimenti congelati, inclusi i surgelati, di origine animale destinati al consumo umano, vengono forniti dei chiarimenti applicativi dello stesso.
Gli OSA sono obbligati, relativamente ai prodotti sopra descritti, durante le fasi intermedie di produzione prima dell’apposizione della etichetta per il consumatore finale o prima dell’eventuale ulteriore trasformazione, a fornire all’OSA che li riceve, per consentire loro di valutarne meglio l’idoneità al consumo, delle informazioni specifiche:
Nel caso in cui le materie prime con le quali viene prodotto l’alimento abbiano diverse date di produzione e di congelamento vanno indicate le date di produzione e/o congelamento meno recenti.
Una volta scongelato il prodotto e sottoposto a trattamento, intendendo con questa definizione qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, le informazioni di cui sopra non vengono messe a disposizione del successivo OSA. Ma se il prodotto dopo la trasformazione viene di nuovo congelato, senza l’apposizione dell’etichetta per il consumatore finale e trasferito al successivo OSA allora le date di produzione e congelamento vanno indicate.