Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28/04/2015, n. 97, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03/02/2015, che modifica l’allegato II del decreto legislativo 11/04/2011, n.54, riguardante la sicurezza dei giocattoli
Il decreto legislativo 11/04/2011, n. 54 si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 03/02/2015, sono state definite nuove disposizioni riguardanti la sostanza del nikel, che entreranno in vigore dal 01/07/2015. Inoltre sono stati definiti i valori limite per alcuni prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca. Questi ultimi entreranno in vigore dal 21/12/2015.
Le nuove disposizioni modificano l’allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011, con riferimento all’appendice A e C. le riportiamo di seguito (nell’allegato accluso alla presente notizia viene riportato integralmente l’Allegato II)
Appendice A
Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II
Sostanza |
Classificazione |
Uso consentito |
Nickel |
CMR 2 |
nell’acciaio inossidabile |
Queste disposizioni si applicando fino alla data del 30 giugno 2015
Sostanza |
Classificazione |
Uso consentito |
Nickel |
CMR 2 |
Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica. |
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015
Appendice C
Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.
Sostanza |
Numero CAS |
Valore limite |
TCEP |
115-96-8 |
5 mg/Kg (tenore limite) |
TCPP |
13674-84-5 |
5 mg/kg (tenore limite) |
TDCP |
13674-87-8 |
5 mg/kg (tenore limite) |
Bisfenolo A |
80-05-7 |
0,1 mg/l (limite di migrazione) in conformità ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 |
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal 21 dicembre 2015
Nota
In relazione al decreto legislativo 11/04/2011, n. 54, vale la pena di evidenziare che lo stesso non si applica:
alle attrezzature per aree di gioco per uso pubblico;
alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
ai veicoli-giocattoli con motore a combustione;
alle macchine a vapore giocattolo;
alle fionde e alle catapulte.
Inoltre non sono considerati giocattoli i prodotti elencati di seguito (riportati nell’allegato 1 del decreto stesso):
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.