Segnaliamo che dal 24 gennaio 2026 sono pienamente entrate in vigore alcune modifiche normative in materia di amianto, in virtù della pubblicazione su GU del D.Lgs 213/2025; il provvedimento, di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, interviene sulle disposizioni del Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008 dedicate all’amianto, modificandone alcuni articoli.
In sintesi, le principali novità riguardano:
- Abbattimento del limite di esposizione: Il valore limite (VLEP) viene portato da 0,1 a 0,01 fibre per cm³ (media su 8 ore), con l’obbligo di interrompere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite o di coinvolgimento imprevisto di materiali contenenti amianto; la ripresa dei lavori viene consentita solo dopo l’adozione di misure adeguate
- Nuove tecnologie di misurazione: Entro il 20 dicembre 2029, per misurare le fibre di amianto, diventerà obbligatoria la microscopia elettronica (o metodi equivalenti), molto più precisa della tradizionale microscopia ottica per rilevare fibre sottili.
- Obblighi preventivi: I datori di lavoro devono ora identificare attivamente la presenza di amianto prima dell'inizio di lavori di manutenzione, demolizione o ristrutturazione di edifici. In sostanza, prima di avviare i lavori, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure atte a verificare la possibile presenza di materiali a contenuto di amianto. Per edifici realizzati prima della L. 257/1992, la ricerca delle informazioni deve passare prima dai proprietari, poi da altri datori di lavoro ed infine dai registri pertinenti; se non risultano informazioni disponibili, è richiesto un esame eseguito da un operatore qualificato. Le informazioni raccolte devono poi essere messe a disposizione, su richiesta, di altri datori di lavoro esclusivamente per consentire l’adempimento degli obblighi di legge
- Sorveglianza sanitaria potenziata: Le visite mediche devono essere almeno triennali e includono controlli specifici per l'uso dei respiratori e verifiche alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Registri e patologie: Il registro INAIL si estende a tutte le patologie correlate (come cancro alla laringe e alle ovaie), non solo al mesotelioma.
- Cantiere e Bonifiche: Le aree di lavoro in confinamento devono essere a tenuta d'aria con estrazione meccanica, e i piani di lavoro devono includere l'elenco nominativo dei lavoratori formati