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Sicurezza stradale – emanato il DM dei trasporti 12/12/2011 riguardante “Misure di sicurezza temporanee da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 35/2011”

Con il decreto sono individuate le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale transaeuropea interessati da lavori stradali, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 35 del 2011 (Gestione della sicurezza delle infrastrutture). Le modalità attuative delle disposizioni di questo decreto, costituiscono norme di principio per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale tran europea.

Misure di sicurezza temporanee e soggetti interessati

Gli enti gestori provvedono alla installazione di adeguata segnaletica in conformità a quanto previsto da:

  • art. 21 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285
  • dall’art. 30 al 43 del Dpr 16/12/1992, n. 495
  • direttiva ministeriale del 24/10/2000, n. 6688

Il decreto stabilisce inoltre che si adottino quali misure di sicurezza temporanee le disposizioni contenute nel “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con il decreto ministeriale 10/07/2002, che fornisce schemi ed esempi pratici di applicazione delle norme inerenti la segnaletica temporanea.

Le ispezioni sono svolte da controllori inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero. Al fine di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell’attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di infrastruttura.

Fino all’adozione, da parte del Ministro dei trasporti, delle linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali idonee ad agevolare le disposizioni relative ai controlli della sicurezza stradale e le ispezioni stradali, si continuano a considerare norma di riferimento la circolare del Ministero dei lavori pubblici 08/06/2001, n. 3699, recante le “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade”.

Nel documento allegato sono riportate le informazioni e gli articoli cui fanno riferimento le misure di sicurezza stradale da adottare.

  • Data inserimento: 11.04.12