Segnaliamo che è stata appena pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la circolare 23 febbraio 2026, che ragguaglia le direzioni territoriali dell'Ispettorato del Lavoro sulle principali novità introdotte dalla legge 198/2025.
Di seguito riassumiamo le parti più di intertesse alle imprese.
BADGE DIGITALE DI CANTIERE: L'Ispettorato segnala che il badge digitale di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall’art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco anticontraffazione. Inoltre ricorda che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025 che provvederà ad individuare “le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
PATENTE A CREDITI: Con l’art. 3, comma 4 lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025, viene innalzata a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa comminata in caso di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti. A tale riguardo, l’Ispettorato evidenzia che la modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, ed è pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025. Di conseguenza, nelle ipotesi in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari ad euro 4.000.
DPI E VESTIARIO DI LAVORO: la Legge 198/2025 ha modificato l'art 77 del D.lgs 81/2008, secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”. Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE SCALE E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO: rispetto alle novità introdotte in materia di scale permanenti, l’Ispettorato ricorda che le scale devono essere provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza, evidenziando che la scelta tra i sistemi di protezione deve essere effettuata in base alla valutazione del rischio, poiché è necessario tener conto delle situazioni in cui dalla presenza della gabbia possano derivare criticità (ad es. quando essa può costituire un ostacolo nelle procedure di soccorso).
Ne consegue, che le verifiche ispettive, soprattutto con riferimento alle scale già installate che siano prive di gabbia, dovranno accertare che le procedure di utilizzo delle stesse siano state aggiornate includendovi la previsione dell’impiego di sistemi di protezione individuale, nonché a verificare che tale sistema sia effettivamente stato messo a disposizione dei lavoratori.
Con riferimento alla protezione contro le cadute dall’alto, rispetto alle quali va data priorità alle misure collettive, ovvero parapetti e reti di sicurezza, la circolare ribadisce che per i sistemi di protezione individuale, fermo restando che gli stessi vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso mediante funi hanno comunque priorità rispetto ai sistemi di arresto caduta
In allegato il testo completo della circolare INL