La normativa della sicurezza sul lavoro dedica una particolare attenzione alla bonifica degli ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri
Nel 2012 con la legge 178, al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, erano state apportate alcune modifiche normative riguardanti la bonifica degli ordigni bellici. In particolare nel decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato precisato che la valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve effettuare, deve prevedere anche quelli riguardanti il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Peraltro lo stesso coordinatore per la progettazione (del cantiere) deve intervenire con l’effettuazione della valutazione dei rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.
Anche il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve considerare i rischi particolari e fra questi quelli riferiti ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa. E’ considerata impresa specializzata, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa.
L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dall’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Con decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82 è stato emanato il regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.
In tale decreto sono state fornite le definizioni di ordigni bellici inesplosi, ordigni esplosivi e residuato bellico. Si riportano di seguito:
a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;
b) ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondità, le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;
c) residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che è stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che è stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonché il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo.
Inoltre nel decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82, sono state definite le categorie e le classifiche di iscrizione all’albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi, nonché le modalità per iscriversi allo stesso.
In allegato:
la normativa rilevante di riferimento per la bonifica degli ordigni bellici;
la legge 01/10/2012, n. 178;
il decreto del Ministero della difesa 11/05/2015, n. 82