IVA in Slovenia
Le autorità slovene hanno iniziato in questo periodo con dei controlli sulle aziende di trasporto (Bus-Operator) per accertare l’osservanza degli adempimenti IVA.
Una nota dell’amministrazione finanziaria slovena specifica che “le autorità intensificheranno i controlli al fine di monitorare la corretta applicazione delle norme di legge in vigore sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte dei vettori non residenti che effettuano trasporto internazionale passeggeri su strada in territorio sloveno”.
Anche se fino ad oggi non si è accertato nessun caso dove un Bus-Operator italiano sia stato sanzionato per mancanza della P.IVA, consigliamo tuttavia alle aziende, in previsione di effettuare servizi di trasporto passeggeri su strada in o attraverso la Slovenia, di regolarizzare la propria posizione IVA. Si aspetta che le autorità slovene inizieranno a sanzionare le aziende trascorso un certo periodo transitorio.
L’IVA dovuta in Slovenia per i servizi di trasporto passeggeri su strada, calcolata sulla base dei chilometri percorsi sul territorio, è del 8,5% (principio di territorialità). L’IVA a credito sugli acquisti (carburante) è del 21% e potrà essere recuperata nell’ambito delle medesime dichiarazioni IVA.
La procedura di tassazione in Slovenia prevede una rappresentanza fiscale in loco, una registrazione IVA in forma cartacea che implica la traduzione giurata di una vasta gamma di documenti aziendali (visura camerale ecc.) e la presentazione obbligatoria di dichiarazioni IVA mensili anche se, nel corso di un mese, non verranno effettuati dei viaggi (dichiarazione IVA negativa).
Germania: abrogazione reverse charge (inversione contabile)
Con la presente si informa altresì che il consiglio federale tedesco ha deciso di abrogare il regime del reverse charge per i servizi di trasporto persone mediante pullman.
Il regime del reverse charge (inversione contabile) prevedeva di fatto che l’IVA tedesca, per i servizi di trasporto persone in pullman, non fosse dovuta dal fornitore del servizio bensì dal committente (soggetto passivo IVA). Quest´ultimo aveva di conseguenza anche l’obbligo di una identificazione ai fini IVA in Germania.
Dal 01.10.2013 l’obbligo ricade invece sul fornitore del servizio che deve identificarsi ai fini IVA e versare l’IVA tedesca (19%) direttamente all’ufficio finanziario tedesco di sua competenza.
Questo significa che non sarà più il committente (p.es. agenzia di viaggio) a dover pagare l’IVA tedesca al fisco tedesco ma direttamente il fornitore del servizio (Bus-Operator) per la quota parte del prezzo relativo ai chilometri percorsi in Germania.
Non appena la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale forniremo ulteriori aggiornamenti.