Con il decreto del Ministero dell’ambiente del 24 aprile 2014 è stato stabilito che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri devono effettuare il versamento del contributo annuale entro il 30/06/2014. Effettuato il pagamento del contributo, dovranno essere comunicati al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri.
Si deve però evidenziare che non sono previste sanzioni, fino al 31/12/2014, per i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo Sistri.
Vale la pena di dare evidenza della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per coloro che non effettuano il pagamento del contributo Sistri, che va da euro 2.600 a euro 15.500. Nel caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal Sistri nei confronti del trasgressore.
Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale
Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, sono quelle riportate di seguito:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato in fondo pagina).
Codice Civile – Articolo 2135 – Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere
b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo)
c) (rifiuti da lavorazioni industriali)
d) (rifiuti da lavorazioni artigianali)
e) (rifiuti da attività commerciali)
f) (rifiuti da attività di servizio)
h) (rifiuti derivanti da attività sanitarie).
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato infondo pagina).
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI
PRODUTTORI |
||
Addetti per unità locale |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 10 |
€ 120 (*) |
€ 60 (*) |
da 11 a 50 |
€ 180 |
€ 90 |
da 51 a 250 |
€ 300 |
€ 150 |
da 251 a 500 |
€ 500 |
€ 250 |
> 500 |
€ 800 |
€ 400 |
(*) se non appartenente ai soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, DM 09/07/2010
Il contributo è previsto anche nel caso di soggetti, che pur non essendo obbligati all’adesione al Sistri, decidono di aderirvi. Per questo motivo è stato quantificato il contributo per coloro che hanno meno di dieci addetti e per i rifiuti non pericolosi.
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) PER ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI |
||
Addetti per unità locale |
Quantitativi annui |
Contributo |
Da 1 a 5 |
Fino a Kg. 200 |
€ 50 |
Da 1 a 5 |
Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400 |
€ 60 |
Da 6 a 10 |
Fino a Kg. 400 |
€ 60 |
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) IMPRENDITORI AGRICOLI |
||
Addetti per unità locale |
Quantitativi annui |
Contributo |
Da 1 a 5 |
Fino a Kg. 200 |
€ 30 |
Da 1 a 5 |
Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400 |
€ 50 |
Da 6 a 10 |
Fino a Kg. 400 |
€ 50 |
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI |
€ 60 |
COMUNI DELLA CAMPANIA |
|
Abitanti |
Contributo rifiuti urbani |
Inferiore 5.000 abitanti |
€ 60 |
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
€ 90 |
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
€ 150 |
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
€ 250 |
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
€ 300 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
€ 400 |
TRASPORTATORI |
|||
Quantità annua autorizzata |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006 |
Inferiore a 3.000 tonn. |
€ 120 |
€ 60 |
€ 0 |
Superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. |
€ 140 |
€ 70 |
|
Superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. |
€ 180 |
€ 90 |
|
Superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. |
€ 250 |
€ 125 |
|
Superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. |
€ 350 |
€ 175 |
|
Superiore o uguale a 200.000 tonn. |
€ 500 |
€ 250 |
TRASPORTATORI |
|||
|
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006 |
Per ogni mezzo di trasporto |
€ 150 |
€ 150 |
Fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo Oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
Popolazione complessivamente servita autorizzata |
Contributo Rifiuti Urbani |
Inferiore a 5.000 abitanti |
€ 60 |
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
€ 70 |
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
€ 90 |
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
€ 125 |
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
€ 175 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
€ 250 |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
|
Contributo Rifiuti Urbani |
Per ogni mezzo di trasporto |
€ 150 |
DISCARICHE (D1, D5, D12) |
|||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo inerti |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
€ 100 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
€ 200 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
€ 300 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
€ 500 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
€ 700 |
tra 100.000 e 250.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
€ 1.000 |
tra 250.000 e 1.000.000 |
€ 3.000 |
€ 1.500 |
€ 1.500 |
DEMOLITORI E ROTTAMATORI |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli
FRANTUMATORI |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
tra 100.000 e 250.000 |
€ 1.200 |
oltre 250.000 |
€ 1.500 |
INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
(*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero
ATTIVITA’ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) (*) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
(*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E GESTIONE ANAEROBICA (R3) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 1.200 |
CONSORZI |
INTERMEDIARI |
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA’ DI SERVIZI |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
€ 2.500 |
€ 100 |
€ 100 |
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI |
CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
€ 100 |
€ 500 |
Note ai contributi
Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.
Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.
Informazioni o chiarimenti possono essere chieste al Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza