SISTRI - Partenza differenziata
I primi a partire saranno i gestori di rifiuti e solo in un secondo momento verranno coinvolti anche i produttori.
E’ questa l’importante novità sul sistema per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) contenute nel decreto legge n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto scorso.
Sono comunque previsti uno o più decreti ministeriali volti a specificare meglio quali produttori iniziali, trasportatori, intermediari e gestori di impianti saranno tenuti ad impiegare il Sistri. Il ministero si riserva inoltre la possibilità di individuare, nell'ambito degli enti o delle imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, «ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti».
Il Dl definisce il «nuovo produttore» come chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei rifiuti. Il «produttore iniziale», invece, è «il soggetto la cui attività produce rifiuti» quindi l'impresa, l'ente o il libero professionista che, nell'esercizio della propria attività economica, genera scarti.
Nell’attesa di conoscere gli emendamenti che saranno depositati e discussi dalle varie forze politiche, i commi 1,2,3 dell’ Art. 188-ter del D. Lgs 3 aprile 2006 n°152 sono sostituiti dai seguenti : […]
- Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013;
- Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del D. Lgs n° 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8* .
*il comma 8 stabilisce la possibilità di un ulteriore differimento di massimo sei mesi se ciò si renda necessario al fine di rendere operative alcune semplificazioni, come ad esempio, la delega della gestione operativa che le Aziende possono conferire alle associazioni di utenti debitamente accreditate dal Ministero dell’Ambiente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza.