Il 14 giugno u.s. è entrata in vigore la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017), la quale, oltre a contenere le misure dirette alla tutela del lavoro autonomo (Capo I), ha introdotto anche disposizioni volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Capo II).
La legge introduce una nuova e flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.
A regolare il rapporto è un accordo stipulato per iscritto ai fini della prova tra datore di lavoro e lavoratore, nel quale si deve indicare:
Nel caso in cui l’accordo sia stipulato a tempo indeterminato, è necessario che, in caso di recesso, sia rispettato un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).
Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda. È altresì riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Spettano inoltre, ai lavoratori agili, gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla legge in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro consegna, ogni anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro, occorsi anche in itinere o all’esterno dei locali aziendali.
In allegato il testo della legge.