SOCIETÀ DI COMODO – CRISI DA COVID-19

Per le Entrate non è possibile disapplicare automaticamente la disciplina – Confartigianato in pressing per modificare la presa di posizione dell’Agenzia

In molti si staranno chiedendo se, per l’esercizio 2020 e per l’esercizio 2021, sia possibile disapplicare automaticamente la disciplina delle società di comodo, come conseguenza dell’emergenza COVID e alla luce del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 che prevede tra le cause di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo “le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Si noti che la causa di disapplicazione opera limitatamente al periodo in cui si è verificato l’evento calamitoso e in quello successivo.

La Legge n. 255/1992 è la Legge di istituzione della protezione civile, abrogata nel 2018. Tuttavia, seppur formalmente abrogato, l’art. 5, Legge n. 225/1992 deve intendersi confluito nell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, come espressamente confermato dal successivo art. 47 del medesimo Decreto.

In attuazione della norma, pertanto, la disapplicazione della disciplina richiede il verificarsi di due condizioni:

  • dichiarazione stato di emergenza;
  • conseguente differimento degli adempimenti e dei versamenti tributari.

Per quanto concerne il Covid-19, entrambi i requisiti sono agevolmente dimostrabili, infatti:

  1. risulta acclarata la proclamazione dello stato di emergenza dichiarato dal Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
  2. gli artt. 60 e 62 del Decreto “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, hanno disposto, tra le varie misure a sostegno delle imprese, anche il rinvio dei versamenti e degli adempimenti tributari.

La ricostruzione logica prospettata nel quesito iniziale appare corretta.

Tuttavia, si segnala che il 23 giugno 2021 in risposta ad una interrogazione parlamentare (5-06289) il Governo ha ritenuto che non sussistano le condizioni per la “sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo e in perdita sistematica”.

L’Agenzia, pertanto, si riserva di valutare sulla base degli interpelli presentati che “l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi”.

È del tutto evidente come la presa di posizione dell’Agenzia susciti perplessità e non colga lo spirito con cui in precedenza è stata prevista la disapplicazione automatica in presenza del ricorrere delle condizioni esplicitate nel Provvedimento dell’11 giugno 2012.

  • Data inserimento: 28.06.21
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