Con messaggio numero 5662 del 27.06.2014 l’Inps ricorda che dal 2007 è prevista la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati che hanno più di sessantaquattro anni d’età e che sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La corresponsione avviene se sono soddisfatti anche requisiti di reddito e di anzianità contributiva che si riportano.
Requisiti di età
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2014 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre del 2014 in modo proporzionale ai mesi di possesso del requisito anagrafico. Si comprende anche il mese di raggiungimento dell’età di 64 anni.
In maniera egualmente proporzionale il beneficio viene attribuito sulle pensioni erogate con decorrenza successiva al 1° gennaio.
Requisiti di contribuzione
Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A riportata in allegato alla legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva |
Anni di contribuzione |
anno 2014 |
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
€ 336,00 |
Oltre 15 e fino a 25 |
Oltre 18 e fino a 28 |
€ 420,00 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
€ 504,00 |
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), anche quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale però deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
La contribuzione utile per l’attribuzione del beneficio è quella accreditata nelle gestioni degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST), mentre sono escluse le anzianità verso enti e casse privati.
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti previdenziali, il beneficio sarà erogato sul trattamento principale, cioè quello con maggiore anzianità contributiva.
Nel caso di pensioni ai superstiti la contribuzione complessiva utile viene ridotta in base all’aliquota di reversibilità (come indicato nella circolare 119 Inps del 8 ottobre 2007).
Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve risultare inferiore ai limiti che si riportano nella tabella di sotto, in relazione agli anni di contribuzione.
Anni di contribuzione |
Anno 2014 |
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Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM |
TM annuo |
TM annuo |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
< 15 anni |
< 18 anni |
|
€ 6.511,44 |
€ 9.767,16 |
€ 336,00 |
€ 10.103,16 |
> 15 < 25 anni |
> 18 < 28 anni |
€ 420,00 |
€ 10.187,16 |
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> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 10.271,16 |
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Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo* per l’anno 2014 pari a 1,1% |
Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel calcolo i redditi assoggettabili all'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
· i trattamenti di famiglia
· le indennità di accompagnamento
· il reddito della casa di abitazione
· i trattamenti di fine rapporto
· le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
Sono da non considerare anche i seguenti redditi:
· pensioni di guerra
· indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi
· indennizzo previsto dalla legge per i danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
· somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000
· sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti senza continuità
Limiti di reddito
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre questa soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso.
Anno di riferimento del reddito
Nel caso di prima erogazione (rientrano in questa ipotesi coloro che negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Se si tratta di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno
- altri redditi conseguiti nell’anno precedente.
Liquidazione
La somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio per chi, alla data del 31 luglio 2014 (pensioni erogate da gestione privata) o 30 giugno 2014 (pensioni erogate da gestione pubblica) ha un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2014 in poi (1° agosto 2014 per le pensioni erogate da gestione pubblica), la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014.
Prestazioni escluse dall’attribuzione del beneficio
L’importo aggiuntivo non spetta però alle prestazioni delle seguenti categorie:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
Per le pensioni dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti esistono regolamentazioni specifiche.
Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale
La somma aggiuntiva viene attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2014 ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti.
I pensionati non individuati a livello centrale e che ne avessero tuttavia i requisiti possono comunque farne specifica richiesta.
Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati ai quali verrà corrisposta la somma aggiuntiva, verrà inviata una specifica comunicazione con apposita voce nel cedolino del mese di luglio 2014.