Il D.L. 13/2017 collegato alla Finanziaria 2017 sospende dal 01 agosto al 4.settembre la richiesta documenti ai contribuenti
Per effetto della modifica dell’art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la sospensione dall’1.8 al 4.9:
- del termine per la trasmissione di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate/altro Ente impositore. La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;
- del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.