Spisal di Vicenza: valutazione rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni nel comparto metalmeccanico

Lo Spisal, a seguito di alcuni dei sopraluoghi effettuati, ha riscontrato l’assenza della valutazione dei rischi ad agenti cancerogeni e ha quindi applicato la sanzione prevista

Lo Spisal di Vicenza a seguito della sua attività di sopraluogo nei luoghi di lavoro delle aziende metalmeccaniche, che proseguirà fino al 2018, segnala che a fronte di 169 visite aziendali sono state erogate 48 sanzioni.

Segnala inoltre che una parte di queste sanzioni è stata determinata dalla omessa valutazione del rischio da esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni e dai conseguenti obblighi a carico del datore di lavoro e del medico competente.

Nella comunicazione inviata alle aziende precedentemente all’avvio dei sopraluoghi, lo Spisal aveva richiamato l’attenzione su questo possibile rischio per la salute.

Per chiarire meglio il contesto del rischio richiamato, in tale comunicazione, veniva fatto riferimento a quanto presente nel sito www.ulssvicenza.it/rischiocancerogeni ed in particolare alle Schede di Aiuto all’Identificazione (SAI) - predisposte dallo Spisal stesso per il comparto metalmeccanico – di cui venivano forniti i link che, riteniamo opportuno riportare di seguito.

http://www.ulssvicenza.it/allegati/984-SAI23_trattamento_elettrolitico_dei_metalli.pdf

http://www.ulssvicenza.it/allegati/982-SAI15_saldatura_brasatura_dei_metalli.pdf

http://www.ulssvicenza.it/allegati/976-SAI1_lavorazione_dei_metalli.pdf

 Il Testo Unico (T.U.) su salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) prevede al Titolo IX “sostanze pericolose” l’obbligo, per il datore di lavoro, di individuare gli agenti Cancerogeni e mutageni  impiegati o generati nel processo produttivo e, dopo una ricognizione sulla loro possibile sostituzione o confinamento, di valutarne i rischi per la salute dei lavoratori attraverso misure oggettive di esposizione e la messa in opera di misure di prevenzione.

I riscontri effettuati devono essere riportati nel “registro degli esposti”, previsto dall’art. 243 del T.U., che deve tra l’altro essere inviato allo SPISAL.

L’esposizione ad agenti Cancerogeni e mutageni costituisce sempre un rischio “non irrilevante” per la salute e comporta l’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, chiamato a stabilirne il conseguente protocollo di sorveglianza sanitaria che troverà corrispondenza nell’annuale invio dell’Allegato 3B previsto dall’art. 40 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

In allegato si riporta la comunicazione inviata dallo Spisal di Vicenza alla Confartigianato di Vicenza.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CITATA

 

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL all’INAIL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, secondi criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

 

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 - Art. 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL all’INAIL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL all’INAIL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL dall’INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL all’INAIL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL all’INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

  • Data inserimento: 19.12.16