La circolare n. 8/E del 07.04.2017 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione del super ed iper ammortamento.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso il periodo di validità dell’agevolazione relativa al super ammortamento al 31 dicembre 2017, oppure al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni, e ha introdotto l’iper ammortamento che consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizioni di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta teconologia. Con la Circolare n. 8 del 07.04.2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- Un bene è considerato interconnesso ai fini dell’iper ammortamento quando scambia informazioni con sistemi interni ad esempio sistemi gestionali, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, sistemi di pianificazione, monitoraggio e controllo, anche in remoto, altre macchine dello stabilimento o all’esterno con fornitori, clienti etc, attraverso un collegamento fondato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e considerate come standard internazionali.
- Se un bene compreso nella tabella A della Legge di Bilancio 2016 viene acquisito assieme al software, tutto il corrispettivo, compreso quello del software, può beneficiare della maggiorazione del 150%.
- Un bene materiale strumentale nuovo, del tipo previsto dall’allegato A e consegnato nel 2016, non può beneficiare dell’iper ammortamento perché l’investimento in questione è stato sostenuto al di fuori del periodo di vigenza dell’agevolazione e può quindi beneficiare solo dell’agevolazione del super ammortamento del 40%.
- Se un bene è stato acquisito nel 2016, ma è entrato in funzione ed è stato interconnesso al sistema aziendale nel 2017, può usufruire solo del super ammortamento a partire dal 2017
- Gli esercenti arti e professioni non godono dell’agevolazione dell’iper ammortamento. L’agevolazione si applica solo ai titolari di reddito d’impresa