È stato pubblicato in GU 65/2015 il Decreto 29/2015 sulla liquidazione delle quote di TFR in busta paga (cd. “Qu.I.R”), in attuazione dell’art. 1, cc. 26-34 della legge di stabilità 2015. È così introdotta la facoltà, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere la liquidazione in busta paga delle quote di tfr maturande: la scelta, una volta espressa, è irrevocabile sino alla naturale scadenza del 2018.
Le conseguenze di tale decisione sono diverse in relazione alla situazione personale di ogni lavoratore.
Soggetti destinatari
Lavoratori dipendenti del settore privato. Sono esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale o che abbiano sottoscritto accordi per a ristrutturazione del debito, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria.
TFR oggetto della disposizione
Il lavoratore potrà richiedere le quote di TFR maturate dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, utilizzando l’apposito modello allegato al DPCM (il modulo è disponibile presso gli Uffici Paghe di Confartigianato). Per la generalità delle aziende l’inizio della corresponsione avverrà a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza; se però la ditta occupa meno di 50 dipendenti e si avvale del finanziamento assistito da garanzia previsto dalla legge, le operazioni di liquidazione decorreranno dal terzo mese successivo a quello della richiesta del lavoratore.
Condizioni
Il lavoratore richiedente deve vantare un’anzianità, presso il datore cui effettua la richiesta, di almeno 6 mesi. Inoltre non deve avere in corso contratti di finanziamento che oltre alla cessione di quota dello stipendio prevedano il TFR a garanzia.
Conseguenze dell’opzione
La quota di TFR maturata mensilmente viene erogata in busta paga, a titolo di integrazione alla retribuzione. Vi può rientrare anche la quota di TFR che il lavoratore ha già destinato alla previdenza complementare.
Trattamento fiscale e contributivo
Il TFR pagato in busta paga comporta una serie di conseguenze per il lavoratore:
Conseguenze per l’azienda
Per le ditte che occupano meno di 50 dipendenti e non intendono anticipare immediatamente il TFR, la norma prevede la possibilità di accedere ad un finanziamento bancario assistito da garanzia, rilasciato da apposito Fondo costituito presso l’INPS, e in ultima istanza da garanzia dello Stato. A tale scopo le imprese verseranno al medesimo Fondo un contributo dello 0,2%.
Sarà l’INPS a comunicare alla banca l’importo da liquidare, desumendo il dato dall’Uniemens: a questo proposito l’Istituto dovrà emanare le istruzioni operative.
Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’ABI, in via di definizione.
Per le ditte che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 50, oppure inferiore a 50 e che non optano per l’accesso al credito, le quote di TFR pagate in busta paga saranno parzialmente deducibili ed esonerate dal versamento al fondo di Garanzia.