Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale del 30 agosto 2013 della DGR n. 1324 è entrata in vigore la nuova direttiva regionale in materia di tirocini, la quale sostituisce le disposizioni della DGR n. 337 del 6 marzo 2012, adeguando la disciplina regionale ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni siglato il 24 gennaio 2013.
L’art. 2 della direttiva stabilisce l’ambito di applicazione delle norme in materia di tirocini, prevedendo che esse regolano lo svolgimento di tutti i tirocini, svolti presso un soggetto ospitante in una sede operativa ubicata nel territorio del Veneto. Sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini per l’accesso allea professione e i tirocini per i migranti extracomunitari, disciplinati da normative ad hoc.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 per tirocinanti devono intendersi i soggetti, in età lavorativa e che hanno assolto l’obbligo di istruzione, appartenenti alle categorie e limitatamente alle tipologie di tirocinio indicate nella tabella sottostante:
SOGGETTI |
TIPOLOGIA DI TIROCINIO |
- Neo qualificati - Neo diplomati - Neo laureati - Neo dottorati |
Tirocini formativi e di orientamento |
- Disoccupati/inoccupati - Lavoratori sospesi - Disabili - Soggetti in condizione di svantaggio - Categorie particolari di persone svantaggiate |
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo |
- studenti |
Tirocini estivi di orientamento |
L’art. 4 stabilisce che possono ospitare tirocini tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto a condizione che siano in regola con la normativa di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro.
L’art 5 introduce dei limiti numerici all’attivazione dei tirocini da parte dei soggetti ospitanti. In particolare i soggetti ospitanti possono ospitare contemporaneamente più tirocini nei seguenti limiti:
Sono esclusi dai predetti limiti: i disabili, soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale, gli immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
L’art. 6 individua i soggetti promotori, definendo per ciascuno la tipologia di tirocinio che può promuovere.
SOGGETTI |
TIPOLOGIA DI TIROCINIO |
Servizi per l’impiego delle province |
Tirocini formativi e di orientamento Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo Tirocini estivi di orientamento |
Organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) |
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto un Patto di Servizio e che hanno in corso un Piano di Azione Individuale in cui è previsto lo svolgimento di un tirocinio Tirocini formativi e di orientamento |
Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” |
Tirocini formativi e di orientamento (limitatamente agli ex allievi) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (limitatamente agli ex allievi) Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri allievi |
Università |
Tirocini formativi e di orientamento (solo per gli ex allievi)
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (solo per gli ex allievi)
Tirocini estivi di orientamento: solo per i propri allievi |
Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) |
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo |
Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie |
Tirocini estivi di orientamento: limitatamente ai propri studenti |
Cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo regionale delle Cooperative sociali |
Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo |
La Deliberazione definisce la durata massima dei tirocini in funzione delle diverse tipologie, ma fissa la durata minima dei tirocini formativi e di orientamento a non meno di due mesi.
Per quanto riguarda la durata massima le ripartizione sono le seguenti:
a) Tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo:
- per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese;
- per disabili: massimo 18 mesi, proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68;
- per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi;
- per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese;
c) Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese.
Il tirocinio è sospeso in casi di astensione obbligatoria per maternità, nonché di lunga assenza per infortunio o malattia, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
La direttiva fissa il principio della non ripetibilità del tirocinio, per cui ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, ad eccezione dei tirocini estivi e di orientamento, dei tirocini attivati con disabili o con soggetti in condizione di svantaggio e dei tirocini di breve durata attivati all’interno di percorsi di riqualificazione professionale (art. 8).
Per ciascun tirocinio deve essere sottoscritta una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con la quale entrambi i soggetti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico. L’art. 11 della DGR prevede inoltre che il soggetto ospitante è tenuto a dichiarare nella convenzione sotto la propria responsabilità:
- Che il tirocinante non verrà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- Di essere in regola con la normativa di cui al Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili e con l’applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- Di non aver in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e comunque, di non aver effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per mansioni equivalenti.
Il tirocinio deve svolgersi sulla base di un progetto formativo individuale, sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, che deve contenere le finalità e gli obiettivi specifici del tirocinio in riferimento alle competenze da acquisire, le attività a cui il tirocinante va adibito per l’apprendimento di tali competenze e le eventuali facilitazioni (buoni pasto, rimborso spese, ecc.). Non sono ammessi progetti formativi che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare, connotato da compiti generici e ripetitivi. (art. 12).
Particolare attenzione è riservata all’attività di accompagnamento da parte del tutor. Per ogni tirocinio il soggetto promotore garantisce la presenza di un tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale (art. 13).
Alla fine del percorso il datore di lavoro presso cui è svolta l’esperienza rilascia al tirocinante un documento di attestazione dei risultati (art. 15).
In ottemperanza a quanto definito dalle Legge Fornero (Legge 92/2012) e alle disposizioni dell’Accordo Stato Regioni, la deliberazione regionale prevede i tirocini devono prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili, riducibili a 300,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione di servizio mensa. L’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione è in capo al soggetto ospitante, il quale però non è soggetto all’obbligo nel caso in cui i tirocini siano attivati a favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito. In questi casi, la partecipazione al tirocinio e la percezione dell’indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità di corresponsione al tirocinante è ridotta del 50%.
Ultimo aspetto da prendere in considerazione è il regime dell’orario di svolgimento del tirocinio. La DGR stabilisce che l'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l’orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. Inoltre, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna. (art. 9).