Si informa che l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2022, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio al 31 marzo 2022, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022.
Confartigianato Trasporti evidenzia che, con la nota n. 142124/RU del 31 marzo 2022 a firma del Direttore centrale, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.
In applicazione del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", che all'art. 1, commi 1 e 2, ha disposto una variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.
L'Agenzia sottolinea che, nel periodo individuato l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto legge ha stabilito la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto, in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti del trasporto di merci e di persone.
Pertanto, si precisa che i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili afferenti il primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare.
Per tutto ciò, nel "Frontespizio" della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1° gennaio – 31 marzo 2022) mentre il campo dei "Litri consumati agevolabili" è ristretto all'intervallo temporale che va dall'1 gennaio al 21 marzo 2022.
Di contro, sono esclusi dall'agevolazione i litri di gasolio consumati o riferibili a carburante consegnato a distributori per uso privato tra l'inizio del 22 marzo e la fine del 31 marzo 2022.
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022.
Si precisa che l'importo riconosciuto per il primo trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022
Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 5 o superiori.
Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell'agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.
Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.
Le dichiarazioni devono essere inviate all'Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Si ricorda che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:
– veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.
La nota ricorda anche che il credito maturato nel IV° trimestre 2021 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2023, mentre la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.
Modalità di compilazione:
A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. "distributori minori") sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all'attribuzione del codice identificativo. Si rinvia alla circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020 che ha fornito indirizzi operativi in proposito.
Qualora abbia presentato la suddetta comunicazione di attività ma non sia ancora in possesso del codice identificativo, l'esercente compila nel Quadro B la tabella che riporta, in intestazione, il caso di specie (Distributore con serbatoio/i avente capacità superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc privo di codice indentificato).
Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 8 "Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale" del D.L. n. 124/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Si invita pertanto a prestare la massima cura sulle modalità di compilazione dei Quadri A-1 e B.
In particolare, nel Quadro A-1 si precisa che nella colonna "DATA FINE POSSESSO" è previsto l'inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo – 31 marzo 2022) del trimestre solare.
Nel Quadro B nelle "Fatture di acquisto del gasolio", si precisa che nella colonna denominata "TOTALE LITRI FATTURATI" l'esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. "distributori minori") sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all'Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all'attribuzione del codice identificativo. Si rinvia agli indirizzi operativi adottati con la circolare n. 47/2020 del 3 dicembre 2020.
In risposta al chiarimento richiesto da Confartigianato Trasporti, l'Agenzia fa presente che, trattandosi di gasolio per autotrazione stoccato e consumato per usi propri dell'esercente attività di trasporto e non per farne rivendita, sul titolare dei suddetti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato art. 25, comma 2, lett. c), non trova applicazione l'obbligo di comunicazione delle giacenze previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 21/22, cui sono sottoposti gli esercenti depositi commerciali di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 ed impianti di distribuzione stradale di carburante di cui al comma 2, lett. b), del medesimo art. 25.
Si allega la nota direttoriale n. 142124/RU dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.
Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti in merito a quanto sopra riportato ricordiamo che presso Confartigianato Imprese Vicenza è attivo il servizio di presentazione richiesta recupero accise presso il Mandamento di riferimento.