Trasporto Merci: aggiornamento tabelle retributive.

CCNL 18.05.2021 - Pubblicazione delle tabelle retributive in vigore dal 1° ottobre 2022.

Si pubblicano le tabelle retributive per le imprese artigiane e non artigiane del settore trasporto merci che applicano la sezione artigiana del CCNL 18.05.2021 (e il CCRL 5.11.2018) decorrenti dal 1° ottobre 2022.

Le tabelle riportano anche gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione regionale.

In tema di contrattazione collettiva nazionale e regionale applicabile e bilateralità si specifica quanto segue:

  • il CCNL Trasporto Merci ha il codice CNEL “I100” da utilizzare nelle denunce retributive mensili all’INPS;
  • le imprese che applicano tale CCNL sono tenute ad applicare anche la contrattazione regionale di secondo livello e a versare la contribuzione alla bilateralità (EBNA/EBAV). Al riguardo, nelle denunce mensili EBAV va indicato il codice “AR” (Tab. B quote EBAV).

Si ricorda che in applicazione dell’A.I. regionale del 4 dicembre 2020 e dell’A.I. nazionale del 17 dicembre 2021 la mancata applicazione/versamento delle quote EBNA/EBAV comporta obbligo per il datore di lavoro di corrispondere ai dipendenti l’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

L’E.A.R. non è assorbibile da nessuna voce retributiva individuale ad personam (es. super minimo, patto di fedeltà, etc).

L’importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e va corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito (non riproporzionabile per i lavoratori a part time o a chiamata). Ha incidenza su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, ad eccezione del TFR.

Quanto all’assistenza sanitaria integrativa, si ricorda che l’impresa che applica in Veneto ai propri dipendenti il CCNL Area Moda – Chimica/Ceramica è tenuta al versamento della contribuzione a Sani.In.Veneto quale fondo negoziale di settore. Dal 1° giugno 2022 la quota mensile è pari a 10,42 euro per dipendente, in applicazione dell’Accordo regionale del 30 dicembre 2021.

Si ricorda, inoltre, che l’impresa non aderente a Sani.In.Veneto è tenuta a corrispondere ai dipendenti l’importo di 25 euro lordi mensili, per 13 mensilità, a titolo di E.A.R., secondo quanto definito dall’A.I. regionale 4.12.2020.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l’E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l’impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all’impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l’impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l’impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell’assunzione), l’informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell’Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L’azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L’impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

  • Data inserimento: 26.10.22
  • Inserito in:: Tabelle
  • Notizia n.: 5560