Al fine di fornire alle imprese tutte le indicazioni utili sul contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e di agevolarle nella determinazione della base imponibile, riepiloghiamo di seguito tutto ciò che c'è da sapere sul tema, facendo il punto anche su modalità e tempistiche della dichiarazione sul portale dell'ART ed eventuale versamento del contributo annuale.
Ambito di applicazione
I versamenti nei confronti di ART riguardano le imprese di autotrasporto che cumulativamente:
- al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, abbiano nella propria disponibilità veicoli a motore con capacità di carico di massa complessiva oltre i 26 Ton., nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26 Ton.;
- abbiano un fatturato superiore a 5.000.000 di euro per l'annualità 2019 e 3.000.000 di euro per le annualità 2020 e 2021.
Per fatturato si intende l'importo risultante dalla somma delle voci A1 + A5 considerando il bilancio dei due anni precedenti, vale a dire:
fatturato 2017 per l'annualità 2019
fatturato 2018 per l'annualità 2020
fatturato 2019 per l'annualità 2021
- eseguano servizi di trasporto di merci su strada connessi con le infrastrutture regolate dall'ART: porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti e, per l'annualità 2021, anche con le autostrade.
Registrazione sul Portale
Relativamente al corrente anno, le imprese e i consorzi con il fatturato sopra descritto, a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi, entro il 30 aprile 2021, devono:
- registrarsi al portale ART e dichiarare i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico - la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità;
- dare notizia dell'avvenuto versamento, se dovuto.
Per le annualità 2019 e 2020 se l'impresa non si era registrata e non aveva sottoscritto la dichiarazione entro la scadenza del 30 aprile dell'anno di riferimento, deve regolarizzarsi entro il 30 aprile 2021. Si rammenta che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero è passibile dell'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1% del fatturato.
Entità e versamento del contributo
Il contributo è pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante, da determinare come specificato nel proseguo.
Per l'annualità 2019 la delibera non prevede una scadenza per il pagamento del contributo. Si ritiene tuttavia opportuno debba essere effettuato il prima possibile, tenendo conto che gli interessi di mora decorrono dalla scadenza dell'aprile 2019 (per la metà dell'importo dovuto) e dalla scadenza del 30 ottobre (per l'altra metà). Sono dovuti solo contributi pari o superiori a 3.000 euro.
Per l'annualità 2020 il contributo va versato in un'unica soluzione entro il 29 ottobre 2021. Sono dovuti solo contributi pari o superiori a 1.800 euro.
Per l'annualità 2021 il contributo va versato nella misura di 1/3 entro il 30 aprile 2021 e per i restanti 2/3 entro il 29 ottobre 2021. Sono dovuti solo i contributi pari o superiori a 1.800 euro.
In caso di mancato o ritardato pagamento, ART può avviare la procedura di riscossione coatta e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del pagamento.
Determinazione della base imponibile
Ai fini della determinazione della base imponibile da prendere in considerazione per il calcolo del contributo i criteri sono i seguenti:
Ricavi di cui alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) + A5 (altri ricavi e proventi) del bilancio
INDICAZIONI
- fatture attive riferite a servizi diversi dal trasporto;
- fatture attive riferite a servizi di trasporto svolti con veicoli con massa inferiore a 26 tonn.;
- fatture attive riferite a servizi di trasporto effettuati NON in connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti (annualità 2019 e 2020), nonché NON in connessione anche con le autostrade (annualità 2021);
- fatture attive riferite a servizi aventi origine o destinazione all'estero, comprovati da CMR o altro documento equivalente;
- fatture attive relative a servizi di cabotaggio all'estero;
- fatture attive riferite a servizi di trasporto dati in subvezione o, nel caso di consorzi, affidati ai soci;
- in caso di trasporto combinato/intermodale nazionale, la quota parte delle fatture attive non riconducibile alla modalità stradale. Se le terminalizzazioni iniziali o finali del trasporto sono eseguite da terzi, anche tale fatturato non va incluso nella base imponibile;
- fatture attive derivanti da attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
- fatture attive derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
- contributi ricevuti e fatti transitare nel conto economico. Si ritiene inoltre che possano essere scomputati dai ricavi eventuali finanziamenti in conto esercizio relativi alle agevolazioni Marebonus, Ferrobonus e i contributi per il rinnovo del parco veicolare, le fatture di affitto o in genere tutte quelle non attinenti al trasporto.