Facendo seguito alla precedente nota a cui abbiamo allegato il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 relativo al calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti per l'anno 2024, segnaliamo che il provvedimento contiene alcune modifiche relative all'art.8 (Tipologia delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto), che riguarda da vicino l'attività delle imprese che operano con veicoli in regime ATP.
In particolare le modifiche riguardano:
- art. 8, comma 1, lettera h): il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli o complessi veicolari adibiti al trasporto di prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili trasportatori in regime ATP (lettera e) strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% in massa del totale del carico;
- art. 8, comma 1, lettera h): il divieto non trova applicazione per gli altri prodotti alimentari trasportati contemporaneamente ai prodotti alimentari deperibili trasportati in regime ATP (lettera e), nel limite del 50% in massa del totale del carico, per i viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
In sostanza, quindi, è stata elevata dal 10% al 50% la massa del totale del carico di merce diversa da quella in regime ATP, per soddisfare le esigenze della Grande Distribuzione Organizzata, come richiesto da diversi anni, ottimizzando il carico dei veicoli con merce non alimentare, durante le giornate di divieto. Tale modifica riguarda i trasporti sull'intero territorio nazionale.
E' inoltre possibile trasportare sullo stesso veicolo in regime ATP, "altri prodotti alimentari" nel limite del 50% in massa del totale del carico, ma solamente nell'ambito di trasporti che hanno inizio e termine nel medesimo ambito provinciale.