ITALIA - Distacco transnazionale: circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro su obbligo di comunicazione preventiva da parte di imprese STRANIERE che distaccano lavoratori in Italia.
Riprendiamo un tema già anticipato a fine luglio 2016 per segnalare un ulteriore passo avanti per contrastare il dumping sociale ed il cabotaggio irregolare spesso effettuato in Italia da imprese stranire di autotrasporto di merci.
Con l’entrata in vigore dal 22/07/2016 del Decreto Legislativo 136 è stata recepita in Italia la direttiva 2014/67/UE (c.d. direttiva “Enforcement”) in materia di controlli sui distacchi transnazionali dei lavoratori (si veda anche la nostra precedente comunicazione relativa alla legge Macron in Francia).
A seguito di questo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 3 del 22/12/2016 inerente sia l’obbligo di comunicazione preventiva, sia il regime sanzionatorio, previsti per le IMPRESE STRANIERE CHE DISTACCANO LAVORATORI IN ITALIA.
Il Ministero del Lavoro ha anche predisposto un apposito indirizzo internet www.distaccoue.lavoro.gov.it con informazioni dettagliate in merito alle nuove disposizioni sul distacco e agli adempimenti a carico delle imprese straniere coinvolte nella questione.
In buona sintesi, il Decreto Legislativo italiano ha disposto che l’impresa che distacca, o somministra lavoratori in Italia, ha l’obbligo di comunicare tale distacco al Ministero del Lavoro entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato (si veda la nostra comunicazione del 27/07/2016). Il ministero ha anche stabilito gli standard e le regole per la trasmissione telematica di tali comunicazioni al Ministero del Lavoro, introducendo una nuova formalità denominata “UNI_Distacco_UE”.
Ora la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 22/12/2106 chiarisce che a partire dal giorno 26/12/2017 l’azienda straniera distaccante ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia. Per adempiere a tali obblighi l’azienda straniera dovrà avere apposite credenziali di accesso al sistema presente sul portale del Ministero del Lavoro www.distaccoue.lavoro.gov.it , mediante una pre-registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso. La comunicazione preventiva di distacco potrà essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche se la durata e il luogo di lavoro siano diversi.
Chiarisce inoltre che in relazioni a situazioni già esistenti, si possono verificare diversi casi:
Relativamente al cabotaggio stradale, la cui esecuzione non corretta nel nostro Paese è senza ombra di dubbio elemento di alterazione della sana concorrenza, il Ministero del Lavoro ha specificato, essendo situazione inclusa nell’ambito di applicazione della normativa, che considerando le peculiarità di tali operazioni, le modalità di comunicazione sono differenziate rispetto ai casi dei distacchi e somministrazioni “ordinari”. Pertanto, in fase iniziale di applicazione del sistema delle comunicazioni fino a quando non sarà predisposta una specifica formalità di comunicazione all’interno della piattaforma online www.distaccoue.lavoro.gov.it , l’impresa straniera che intende effettuare operazioni di cabotaggio in Italia dovrà assolvere all’obbligo mediante l’invio di una dichiarazione preventiva utilizzando lo specifico modello UNI_CAB_UE all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il modello specifico è sempre reperibile nel sito web citato. Quest’ultima specifica formalità, alla sezione 3.1.1. relativa alla durata del distacco è da compilare inserendo sia la data della prima operazione di cabotaggio effettuata in Italia (“data inizio distacco”) sia la data dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima di uscire dall’Italia (“data fine distacco”). In ogni caso anche per il cabotaggio, il modello deve essere inviato a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le ore 24 del giorno precedente a quello della prima operazione di cabotaggio. Diversamente dal caso del cabotaggio stradale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare 3 informa che queste nuove norme, e i relativi nuovi adempimenti, non si applicano ai trasporti internazionali in transito o a quelli con origine o destinazione sul territorio dello Italiano.
In definitiva siamo di fronte ad un nuovo passo avanti per l’Italia per un sistema di controllo per scongiurare il dumping sociale ed il cabotaggio irregolare, spesso attuato da vettori stranieri, che tanto danno hanno causato al mercato dell’autotrasporto dei nostri trasportatori.
AUSTRIA - Distacco transnazionale: dal 1° gennaio 2017 anche in Austria è in vigore una legge
sul distacco e su salario minimo sui trasporti di cabotaggio e sui trasporti internazionali.
A differenza della Francia, in Austria non è previsto l’obbligo del rappresentante per le imprese di autotrasporto di merci e persone - previsto invece per tutti gli altri settori - in quanto nel loro caso la documentazione relativa alla notifica va messa a disposizione direttamente a bordo del veicolo.
Il governo austriaco ha esteso dal 1° gennaio 2017, nel trasporto su strada, l'applicazione del salario minimo austriaco e le norme sul distacco dei lavoratori al traffico transfrontaliero da e per l'Austria, escluso quello di transito. Le norme sul distacco e l’applicazione del salario minimo, modificate dalla Legge n.44 pubblicata su Gazzetta ufficiale austriaca del 13 giugno 2016 si applicano quindi sia ai trasporti di cabotaggio che nei trasporti con carico/scarico in Austria.
Su questo punto, abbiamo altresì richiesto ulteriori informazioni al Ministero dei trasporti austriaco e forniremo pertanto notizie non appena possibile. In Austria dove non è previsto un salario minimo vigono, come in Italia, contratti collettivi nazionali applicati nei vari settori, tra i quali il trasporto di merci. Ricordiamo che tutte le comunicazioni di distacco devono essere inviate prima della partenza tramite la piattaforma del Ministero Federale Austriaco per il Lavoro, Affari Sociali e Tutela dei Consumatori. Secondo chiarimenti forniti dall’Ambasciata austriaca, nel caso di un trasporto di cabotaggio non prevedibile (e quindi improvviso) è possibile inviare la comunicazione prima dell’inizio del trasporto.
Il formulario per la notifica dell’attività di trasporto è reperibile al link di seguito indicato (si prega di copiare e incollare il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser web), disponibile anche in lingua italiana:
Per quanto riguarda le sanzioni, dal portale sopra indicato, ne riportiamo alcune che riteniamo significative:
- mancata notifica distacco: da 5.000 euro a 10.000, in caso di recidiva;
- mancanza a bordo della documentazione: da 10.000 a 20.000, in caso di recidiva.
GERMANIA - Distacco Transnazionale: Nuovo portale -
Modifica alla procedura di comunicazione - Nuovo importo salario minimo.
Facendo seguito alle nostre precedenti circolari sull’argomento, informiamo che le Autorità tedesche hanno recentemente introdotto novità per quanto concerne gli obblighi di comunicazione delle imprese che impiegano autisti in trasporti internazionali e/o di cabotaggio stradale, sul loro territorio.
Sul sito internet della dogana tedesca è stata pubblicata la notizia relativa all’introduzione di un nuovo portale - https://www.meldeportal-mindestlohn.de/ dedicato alle notifiche della dichiarazione on-line relativa ai conducenti.
In merito alle nuove modalità, informiamo che dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017 si potranno utilizzare indistintamente due modalità, vale a dire l’attuale procedura di comunicazione a mezzo fax (0049 221 96 48 72) e quella di compilazione on-line sul sito della dogana tedesca. Dal 1° luglio 2017 in poi, invece, si dovrà utilizzare soltanto la procedura on-line.
Comunichiamo, altresì, che è stato implementato il modello di dichiarazione con l’aggiunta di una nuova colonna nella quale dovrà essere indicato il numero dei viaggi effettuati nel periodo indicato dall’impresa. Ricordiamo che la notifica può contenere l'elenco delle operazioni per un periodo fino a 6 mesi e che, le eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate, non devono essere notificate alla dogana tedesca; ciò fa presupporre che il dato dei viaggi sia puramente indicativo. D’altra parte, è sempre possibile inviare più dichiarazioni sull’attività svolta, anche con cadenze più ravvicinate rispetto ai 6 mesi (se l’impresa lo desidera).
Rammentiamo, inoltre, che l'autista deve registrare l'attività svolta in Germania entro 7 gg. dalla fine del trasporto (inizio, durata e termine dell'attività) e che tale documento deve essere conservato per almeno 2 anni, in Germania oppure in territorio straniero. La dogana tedesca ha messo a disposizione, per la registrazione delle attività esclusivamente mobili, quale appunto quella del trasporto, un nuovo numero di fax: 0049 221 96 48 72.
Ulteriori info sul sito:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html
Inoltre, dal 1° gennaio 2017, l’importo del salario minimo passerà dagli attuali 8,50 a 8,84 euro/h lordi e, a tale parametro occorrerà, pertanto, fare riferimento.
Ulteriori info sul sito:
(si prega di copiare e incollare il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser web)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ARGOMENTI SOPRA RIPORTATI CONTATTARE IL FUNZIONARIO PROVINCIALE DI CATEGORIA, MAURIZIO PETRIS, AL N° 0444/168432 OPPURE INVIANDO UNA MAIL ALL’INDIRIZZO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .