TRASPORTO MERCI: due novità sul recupero delle accise gasolio per autotrazione - Nuove norme per i distributori e i depositi provati di gasolio

Stato dell’arte delle pratiche investimenti presentate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e non ancora liquidate

RECUPERO ACCISE GASOLIO AUTOTRAZIONE: MOLTO IMPORTANTE PER I MOTORI EURO III E EURO IV   

L'art. 1 comma 630 della Legge di Bilancio 2020, con la motivazione di promuovere il principio della sostenibilità dell'ambiente, ha modificato i parametri per accedere al rimborso delle accise per il gasolio per autotrazione.

Conseguentemente, a decorrere dal 01/10/2020, sono esclusi dal rimborso i veicoli di categoria EURO III o inferiori e dal 01/01/2021 tale esclusione sarà estesa agli EURO IV.

In altre parole gli EURO III potranno effettuare il recupero per il primo, per il secondo e per il terzo trimestre 2020, mentre i veicoli EURO IV per tutti e quattro i trimestri dell’anno 2020

RECUPERO ACCISE GASOLIO AUTOTRAZIONE: LIMITE MASSIMO DI CONSUMO CARBURANTE

È stato introdotto a valere per i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati nel primo trimestre dell’anno 2020 un nuovo parametro al fine di valutare l’importo massimo di accise rimborsabile.

Tale nuovo parametro fissa il rapporto massino di consumo per un veicolo (indipendentemente dalla massa, dall’allestimento o dalla potenza del motore) di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso dal veicolo.

Questo nuovo rapporto consumi percorrenza di uno ad uno comporta che dovrà essere fatta molta attenzione nel compilare la colonna "KM PERCORSI" del Quadro A-1 perché il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più un valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile da parte dello Stato oltre al fatto che le modalità non corrette di compilazione del dato dei chilometri potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati con la conseguente sospensione o diniego della possibilità di utilizzo dell'importo a credito, ovvero della restituzione degli importi recuperati ma non spettanti, oltre ad eventuali sanzioni penali per dichiarazioni false in atti nei confronti della pubblica amministrazione.

Tale novità è inserita nel Decreto Legge 124/2019, e nella relativa legge di conversione, che tratta di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e tra le altre cose, anche di contrasto alle frodi in materia di accisa e dalla conseguente e successiva determina del direttore dell’Agenzia delle Dogane (prot. 224124/RU del 19.12.2019).

A titolo informativo abbiamo appreso che su base nazionale un considerevole numero di veicoli pari al 13% ha registrato percorrenze inferiori a 1 km/l, vale a dire consumi di gasolio quasi tripli rispetto a un valore normale oggi sostanzialmente definito attorno ai 2,5-3 Km/l.

In ogni caso, tale parametro non influisce minimamente per le imprese che hanno consumi di gasolio per autotrazione superiori al chilometro per litro.

Con l’occasione ricordiamo che il punto impresa del vostro mandamento Confartigianato di riferimento è a disposizione per l’espletamento della pratica di recupero accise trimestrale. La prossima scadenza per presentare la domanda relativa ai consumi di gasolio per autotrazione dell’ultimo trimestre 2019 è il 31 gennaio 2020.

NUOVI OBBLIGHI PER I POSSESSORI DI DISTRIBUTORI
E DEPOSITI PRIVATI INTERNI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Nel Decreto Legge 124/2019, e nella relativa legge di conversione, che tratta di disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e tra le altre cose, anche di contrasto alle frodi in materia di accisa ha apportato una importante modifica per i distributori e depositi privati di gasolio. La modifica abbassa il limite di esenzione dall'obbligo di munirsi di Licenza Fiscale per l'esercizio dei distributori e dei depositi.

In sostanza viene sancito che tutti i "Distributori privati interni per gasolio per autotrazione" con capacità superiore ai 5mc (attualmente l'obbligo è per le capacità sopra i 10mc), e tutti i "Depositi privati interni per gasolio non per autotrazione" con capacità superiore ai 10 mc (fino ad ora l'obbligo risultava essere per i deposti superiori ai 25 mc) dovranno essere dotati di Licenza Fiscale rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane (ex UTF).

Le determine nr. 217947/RU e 240433/RU del 27/12/2020 del direttore dell’Agenzia delle Dogane hanno poi completato il quadro normativo stabilendo che l’obbligo di avere la Licenza Fiscale decorrerà dal 31/03/2020 (quindi va richiesta entro tale data).

Conseguentemente tutti i possessori di "DISTRIBUTORE PRIVATO INTERNO" superiore a 5 mc devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale;
  2. Denuncia di distributore;
  3. Autorizzazione Comunale come "Distributore Privato Interno";
  4. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  5. Planimetria dell'area con inserito l'impianto;
  6. Perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale;
  7. (si ricorda che per DISTRIBUTORE si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio autotrazione)

Per quanto riguarda invece i "DEPOSITI PRIVATI INTERNI" superiori a 10 mc, devono presentare entro il 31/03/2020 alla propria Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

  1. Domanda di rilascio Licenza Fiscale
  2. Denuncia di deposito
  3. Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  4. Planimetria del deposito
  5. Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale
  6. (si ricorda che per DEPOSITO si intende tutti quei serbatoi utilizzati per gasolio agricolo, per riscaldamento e per tutti gli usi non di autotrazione)

A seguito di queste richieste l'Agenzia delle Dogane competente rilascerà regolare Licenza. In entrambi i casi viene richiesta la tenuta di un registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato.

Per tali DISTRIBUTORI e DEPOSITI PRIVATI, prima esentati dalla licenza fiscale, la tenuta del registro ha una modalità semplificata che è la seguente.

  1. il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l'impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarate all’Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
  2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  3. Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto;
  4. per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;
  5. Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;
  6. Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
  7. Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatori di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
  8. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all'Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all’anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
  9. In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.
  10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Grazie alla collaborazione con uno Studio Tecnico in convenzione, Confartigianato Vicenza, per i soci interessati, è a disposizione per un'eventuale consulenza e per assistere l'impresa nella fase di preparazione e inoltro della domanda di rilascio della Licenza Fiscale. Confartigianato Vicenza ricorda altresì che per richiedere la Licenza Fiscale è necessario essere già in possesso dell'autorizzazione Comunale e del certificato di Prevenzione Incendi, documenti entrambi da allegare alla richiesta della stessa Licenza Fiscale. Qualora l'azienda non fosse in possesso di tale documentazione, a richiesta, lo Studio procederà a regolarizzare qualora ci siano gli estremi per regolarizzare il distributore o il deposito.

Lo Studio in convenzione è altresì a disposizione, a titolo gratuito, per effettuare una verifica di tutta la documentazione relativa al distributore o deposito in possesso dell'azienda. A tal proposito ricordiamo che sia il certificato Incendi che l'autorizzazione comunale sono soggette a rinnovo periodico, rispettivamente ogni 5 e 15 anni. Siamo inoltre a segnalare che il mancato adempimento delle norme di cui sopra comporta sanzioni di tipo amministrativo e penale con conseguente esclusione dai benefici sul recupero delle accise e/o carbon tax da parte degli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI: STATO DELL'ARTE DELLE PRATICHE PENDENTI PER LE VARIE ANNUALITÀ

A seguito delle innumerevoli richieste di chiarimento che pervengono dalle imprese, la Confartigianato Trasporti Nazionale ha fornito un aggiornamento sullo stato dell'arte delle domande "incentivi investimenti" per le varie annualità ancora pendenti.

INVESTIMENTI 2019: per le domande di “prenotazione” degli investimenti inviate a mezzo PEC dallo scorso 26 ottobre riferite all'annualità 2019 sono in corso l’invio delle credenziali per confermare formalmente la propria domanda nella specifica piattaforma predisposta da RAM – Rete Autostradale Mediterranea.

Importante!
Entro le ore 16:00 del 31 gennaio 2020 le domande “prenotative” inviate a mezzo PEC devono essere reinserite nella piattaforma per essere confermate. Il non reinserimento di quanto inviato a mezzo PEC viene considerato come una esplicita rinuncia alla richiesta di contributo.

INVESTIMENTI 2018: è in corso di ultimazione la fase istruttoria delle pratiche che si concluderà con la successiva approvazione della Commissione preposta, all'esito della quale si procederà alla liquidazione ed ai pagamenti dei contributi. Con buona probabilità i pagamenti non inizieranno prima del prossimo luglio.

INVESTIMENTI 2017: come pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti sono state liquidate e pagate 371 imprese. Per le altre 1500 imprese richiedenti i pagamenti procederanno gradualmente nel primo semestre del 2020.

INVESTIMENTI 2016: per 11 imprese ritenute liquidabili si è in attesa di conoscere l'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate. Per i pagamenti dichiarati sospesi (circa 560) si rimane ancora in attesa del giudizio sul ricorso pendente al Consiglio di Stato (adito dall'associazione dei “rottamatori auto”) di cui al momento non si hanno novità.

Confartigianato Trasporti continuerà a sollecitare nei confronti delle amministrazioni coinvolte lo sblocco delle pratiche per rendere immediatamente fruibili per le imprese le risorse attese ormai da anni e si riserva di fornire futuri aggiornamenti non appena disponibili.

Per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento degli argomenti riportati in questa circolare, rimane a disposizione il responsabile provinciale di categoria, Sig. Maurizio Petris, contattabile telefonicamente al n. 0444/168432 o, in alternativa, all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Data inserimento: 27.01.20