Trasporto merci e persone: assunzione di autisti con contratto di lavoro intermittente (a chiamata).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che non è possibile assumere personale con qualifica di autista avvalendosi del Regio Decreto n. 2657/1923.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 dell’8 febbraio scorso ha reso noto un importante chiarimento in merito all’utilizzo del lavoro intermittente nel settore del trasporto merci e persone, fornendo l’interpretazione circa la corretta applicazione della fattispecie di cui al punto 8 del Regio Decreto n. 2657/1923.

La recente circolare INL mette la parola fine all’annosa questione circa la legittimità o meno di utilizzare il contratto di lavoro a chiamata per assumere lavoratori con la qualifica di autista nelle imprese del trasporto merci e persone.

La contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore trasporto merci e persone non contiene specifiche previsioni in ordine all’individuazione delle ipotesi c.d. “oggettive” di discontinuità della prestazione lavorativa in base alle quali è consentita la stipula del contratto di lavoro intermittente.

Nel silenzio della contrattazione si è ipotizzato il ricorso alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” per assumere personale con la qualifica di autista. La formulazione della disposizione, però, poteva lasciare intendere una sua applicazione limitatamente al personale addetto alle sole attività di carico e scarico. Al riguardo, Confartigianato Nazionale aveva formalmente richiesto nel 2018 un chiarimento al Ministero competente rispetto al quale non era mai giunta risposta.

Nella citata circolare l’Ispettorato Nazionale argomenta che, stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata), il carattere della discontinuità dell’attività lavorativa è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

In altri termini secondo l’Ispettorato la fattispecie di cui al n. 8 si riferisce al personale addetto al carico e scarico e non al personale addetto al trasporto di persone e merci. Conseguentemente, sulla base di questo orientamento, devono ritenersi illegittimi i contratti di lavoro intermittente stipulati avvalendosi del punto 8 per lo svolgimento delle mansioni di autista (anche qualora all’autista siano affidate attività di carico e scarico merci per le quali egli ha ricevuto la debita formazione).

Resta in ogni caso ferma la possibilità per le aziende del Trasporto (merci e persone) di ricorrere al contratto di lavoro a chiamata, anche per assumere autisti, in presenza del c.d. requisito soggettivo atteso che l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative sino svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 

  • Data inserimento: 26.02.21