La DG Motorizzazione del MIT ha emanato la circolare indicata in oggetto con la quale ha fornito ulteriori aggiornamenti rispetto alla circolare precedente in considerazione dell'adozione da parte della Commissione europea della Decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591final "che autorizza l'Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio", in materia di CQC ed dei relativi corsi di formazione.
Il termine di cessazione dello stato di emergenza per quanto riguarda i documenti e le abilitazioni indicate in oggetto, resta il 31 luglio 2020 e non il 15 ottobre 2020. Ciò significa che il termine di 90 giorni di proroga dalla fine emergenza - laddove previsto - corrisponde al 29 ottobre 2020.
Con Decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591final, pubblicata su GUCE L277 del 26 agosto 2020 in particolare, la Commissione UE ha autorizzato l'Italia ad applicare una proroga di 4 mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, per l'attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (direttiva 2003/59/CE) e della validità della CQC.
L'Italia ha chiesto una proroga in quanto ha ritenuto impraticabile fino al 31 dicembre 2020 la partecipazione ai corsi di formazione periodica ed il rinnovo delle CQC a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione di Covid-19 che hanno portato alla sospensione dell'attività formativa tra il 9 marzo e il 28 maggio 2020, attività che è ripresa soltanto nella prima settimana di giugno 2020.
Riportiamo pertanto di seguito le modifiche intervenute.
Patenti di guida
Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri con scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, esclusi ovviamente i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione.
Per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia la situazione è la seguente:
- patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1°febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE fruiscono della proroga di validità di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- patenti con scadenza compresa tra il 1°giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse;
- patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1° settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020.
Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
In base alla Decisione della Commissione C(2020) 5591final, l'Italia è autorizzata ad applicare la proroga di 7 mesi prevista dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698 non soltanto alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell'Interno, la circolare chiarisce che su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
Per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia bisogna distinguere tra:
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale;
- CQC con scadenza il 31 gennaio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, ai sensi dell'art. 103 del DL 18/20 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.
I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M324 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo Multilaterale ADR M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
- se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino al 30 novembre 2020, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M324 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Accordo M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
Attestazioni sanitarie
Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, del CDS ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale.
I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del CDS per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).
I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).