Con la presente informiamo che sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un provvedimento del Parlamento e del Consiglio Europeo recante misure specifiche e temporanee, in considerazione dell'epidemia di Covid-19, con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di alcune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti.
Si tratta di una ulteriore proroga rispetto a quella accordata, con decorrenza dal 28 di maggio, con il regolamento UE 2020/698 della quale abbiamo già scritto in precedenza.
ATTENZIONE
Confartigianato Vicenza, prima di proseguire, desidera essere chiara su un concetto importante: le ulteriori proroghe accordate dall'Unione Europea forniscono un aiuto concreto per la difficoltà di rispettare le scadenze, ad esempio, per coloro che sono ricoverati o devono assistere un malato, ma ricordiamo a tutti che non è obbligatorio sfruttare tali proroghe ed il consiglio non può che essere quello di procedere, salvo impedimenti concreti, ai rinnovi, ad esempio delle patenti, dei CQC, delle revisioni, nei tempi naturali delle loro scadenze.
TRATTANDOSI DI UN REGOLAMENTO EUROPEO ENTRERA' IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE E SI APPLICHERA' DOPO UNDICI GIORNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.
Le proroghe non sono solamente riferite ai professionisti del Trasporto, ma anche a tutti i cittadini titolari di patente e riguardano interventi specifici per:
Trasporto stradale
Trasporto ferroviario
Trasporto in acque interne
Trasporto marittimo
Limitando il nostro interesse al trasporto stradale, tutte le misure inserite nel Regolamento approvato con 647 voti a favore, 24 contrari e 19 astensioni, sono finalizzate a superare tutte le possibili difficoltà per il rinnovo di autorizzazioni e simili.
Si tratta sostanzialmente di proroghe di validità per DIECI mesi per i certificati, per le licenze, per le autorizzazioni e di rinvio di determinati controlli periodici e formazioni specifiche che scadono nel periodo dal 01/09/2020 al 30/06/2020. Sono comprese anche tutte le patenti di guida.
Inoltre, è sempre previsto, per le singole materie elencate di seguito, che lo stato membro possa anche presentare una richiesta motivata per essere autorizzato ad una ulteriore estensione della proroga, generalmente di massimo ulteriori sei mesi, che una volta accordata da parte della Commissione UE sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e consenzientemente si avrà una reciprocità di riconoscimento.
Di seguito un riepilogo delle principali misure previste.
Articolo 2 comma 1
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE all'articolo 8, paragrafi 2 e 3,
Sta a significare la validità delle CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC, sia intese come formato card sia come codice unionale 95 riportato sulla patente, scadenti nel periodo compreso tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di DIECI mesi in ciascun caso. Le CQC, quindi, restano pienamente valide per il medesimo periodo
Articolo 2 comma 2
I termini relativi al completamento di attività formative periodiche, da parte del titolare di un CAP, che altrimenti, in applicazione della precedente proroga europea (articolo 2 del regolamento UE 2020/698), sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per sei mesi o fino al 1º luglio 2021, se tale data è successiva. I CAP restano validi per il medesimo periodo.
Articolo 3 comma 1
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE all'articolo 7 e al punto 3, lettera d), dell'allegato I
Sta a significare la proroga di validità di tutte le PATENTI DI GUIDA scadenti nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, per un periodo di DIECI mesi in ciascun caso. Le patenti di guida restano pienamente valide per il medesimo periodo
MA ATTENZIONE!
Articolo 3 comma 2
La validità delle patenti di guida, che per effetto della precedente proroga sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, SI CONSIDERA PROROGATA PER SEI MESI O FINO AL 1º LUGLIO 2021, SE TALE DATA È SUCCESSIVA.
Articolo 4 comma 1
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 art 23 comma 1
Sta a significare che le scadenze delle ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi da effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono da effettuarsi non oltre dieci mesi dalla data in cui avrebbero altrimenti dovuto essere effettuate.
Articolo 4 comma 2
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 all'articolo 28
Sta a significare che, nel caso in cui un conducente chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la Camera di Commercio ha 2 mesi di tempo, dal momento della richiesta di RINNOVO della card del conducente, per fornire una nuova card per il tachigrafo, NEL FRATTEMPO IL CONDUCENTE È AUTORIZZATO A PROCEDERE MANUALMENTE CON LE REGISTRAZIONI e di seguito ricordiamo la procedura:
a) all'inizio del viaggio, effettuare la stampata da crono digitale che quindi contiene le indicazioni del veicolo guidato, ed inserire su tale stampa:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di "altre mansioni", "disponibilità", "interruzioni e riposi";
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Articolo 4 comma 3
Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014 all'articolo 29, paragrafo 4
Sta a significare che, nel caso in cui un conducente chieda la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per il caso di DANNEGGIAMENTO, CATTIVO FUNZIONAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO, la Camera di Commercio ha 2 mesi di tempo dal momento della richiesta di sostituzione della card del conducente per fornire una nuova card per il tachigrafo,
Inoltre ai sensi sempre del regolamento (UE) n. 165/2014 all'articolo 29, ma al paragrafo 5 il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalla CCIAA, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione. NEL FRATTEMPO IL CONDUCENTE È AUTORIZZATO A PROCEDERE MANUALMENTE CON LE REGISTRAZIONI COME SOPRA INDICATO.
Articolo 5 comma 1
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE all'articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1 e il punto 8 Allegato II della direttiva 2014/45 / UE
Sta a significare che, i termini relativi alle REVISIONI DEI VEICOLI A MOTORE (in Italia Art 80 CDS) ed i relativi controlli tecnici, che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di DIECI mesi
Articolo 5 comma 2
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE all'articolo 8 in combinato disposto con l'allegato II, punto 8
Sta a significare che, la VALIDITÀ DEI CERTIFICATI DI REVISIONE con data di scadenza compresa tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di DIECI mesi.
Articolo 6 comma 1 e 3
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009
Sta a significare, in buona sintesi, che i termini ASSEGNATI DALLA SEGRETERIA DELL'ALBO C/T NEL CASO DI TRASPORTO MERCI, O DALLA MOTORIZZAZIONE IN CASO DI TRASPORTO VIAGGIATORI, PER LA DIMOSTRAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA IDONEITÀ FINANZIARIA, in relazione al periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, possono essere prorogati sino a DODICI mesi.
ATTENZIONE: la proroga non riguarda la presentazione ordinaria da parte dell'impresa del rinnovo annuale del requisito
Articolo 7 comma 1
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 all'articolo 4, paragrafo 2,
Sta a significare che la validità delle LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI MERCI, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di DIECI mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
Articolo 7 comma 2
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 all'articolo 5, paragrafo 7
Sta a significare la che la validità DELL'ATTESTATO DEL CONDUCENTE NON COMUNITARIO, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, qualora effettui la conduzione dei veicoli nell'autotrasporto internazionale di merci al di fuori del paese di stabilimento dell'impresa in cui è assunto, si considera prorogata per un periodo di DIECI mesi.
Articolo 8 comma 1
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009 all'articolo 4, paragrafo 4,
Sta a significare che la validità delle LICENZE COMUNITARIE PER IL TRASPORTO DI VIAGGIATORI, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di DIECI mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
Articolo 8 comma 2
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009 all'articolo 8, paragrafo 3 e paragrafo 2
Sta a significare che la domanda di autorizzazione dei servizi regolari di passeggeri internazionali, presentata dai vettori tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è assunta dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Anche le autorità competenti hanno tre mesi in più per la notifica della decisione sull'autorizzazione.
Segnaliamo che, in ogni caso, laddove le proroghe della normativa italiana abbiano una durata superiore, solamente a livello nazionale valgono le proroghe di maggiore durata ma senza che tale proroga sia riconosciuta all'estero.