Facendo seguito alla nostra precedente nota di pari argomento, con la presente informiamo che sulla GUCE del 22 febbraio 2021, serie L 60, è stato pubblicato il Regolamento in oggetto, il quale prolunga alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché rinviate alcune verifiche ed attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, già prorogati dal Regolamento UE 2020/698.
Riguardo al trasporto stradale, di seguito evidenziamo gli aspetti di interesse per le imprese.
Direttiva 2014/45/UE
- revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto o che dovrebbero essere effettuati tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi;
- certificati di revisione con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano valide per un periodo di 10 mesi.
Direttiva 2003/59/CE
- formazione periodica: i termini per il completamento della formazione periodica altrimenti scaduti tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi;
- codice armonizzato "95" (direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guida o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su di essi;
- codice armonizzato "95": tale codice avente scadenza ricompresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in virtù della proroga accordata dal regolamento 2020/698, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1 luglio 2021;
- carte di qualificazione del conducente (direttiva 2003/59/CE), con scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.
Direttiva 2006/126/CE
- patenti di guida con scadenza tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata sulla stessa;
- patenti di guida la cui proroga accordata dal precedente regolamento 2020/698 era in scadenza nel periodo 1°settembre 2020-30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1 luglio 2021;
Regolamento (UE) n. 165/2014
- revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, può essere effettuata entro 10 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. E' ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;
- carta del conducente: la richiesta di rinnovo presentata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, deve essere evasa entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall'art. 35. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all'autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.
Regolamento (CE) n. 1071/2009
- idoneità finanziaria e requisito dello stabilimento: tali requisiti da dimostrare tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, possono essere dimostrati entro il termine fissato dall'Autorità competente, che non può superare i 12 mesi.
Regolamento (CE) n. 1072/2009
- licenze comunitarie, copie conformi ed attestati del conducente: con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si intendono validi per un periodo di 10 mesi. Il Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica il 6 marzo 2021. Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, le disposizioni si applicano dal 23 febbraio, per i seguenti temi: patenti di guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenza comunitaria e copie conformi, attestati del conducente. E' prevista, infine, la possibilità per gli Stati membri di:
Ø chiedere alla Commissione U.E, entro il 31 maggio 2021, un'ulteriore proroga di non oltre 6 mesi a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19; se la Commissione accetta la richiesta, pubblica tale decisione sulla GUUE. Ciò potrà avvenire per le scadenze relative a CQC, patenti, tachigrafi, revisioni e licenze comunitarie;
Ø decidere di non usufruire delle proroghe, previa informativa alla Commissione, ma in tale caso lo Stato dovrà comunque riconoscere sul proprio territorio le proroghe applicate dagli altri Paesi, in applicazione del nuovo Regolamento. La Commissione ne informa gli Stati membri mediante un avviso pubblicato sulla GUUE. Il periodo di transizione stabilito nell'accordo UE-UK sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è terminato il 31 dicembre 2020; pertanto, nessuna delle disposizioni del regolamento in commento si applica al Regno Unito, anche nella misura in cui riguardano periodi anteriori a tale data.
Come comunicatoci ieri durante la riunione tecnica di aggiornamento sui trasporti internazionali tenutasi presso il Ministero dei Trasporti, lo Stato Italiano ha votato a favore in Consiglio UE ed applicherà tale regolamento.
Per ulteriori informazioni resta a disposizione il responsabile provinciale del Sistema Mobilità, Maurizio Petris, contattabile via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonicamente al numero 0444/168432.